Nessun rimborso bancario per frode con operazioni disposte dal cliente (ABF Collegio di Roma n. 3121 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le operazioni di pagamento disposte dal cliente presso un ATM, con lettura del chip dello strumento e inserimento del codice segreto, sono autorizzate e non ricadono nella speciale disciplina di cui al d. lgs. n. 11 del 2010, come modificato dal d. lgs. n. 218 del 2017 di recepimento della direttiva 2015/2366/UE (c.d. PSD 2), quand’anche il cliente sia stato indotto a compierle da un truffatore. Una responsabilità concorrente dell’intermediario può essere riconosciuta, secondo l’orientamento condiviso dai Collegi territoriali, solo se, in base alla disciplina di diritto comune, risulti un apporto causale dello stesso intermediario alla realizzazione della truffa. Tale apporto non sussiste quando il cliente ha operato in piena autonomia assecondando le indicazioni del malfattore.
Il Fatto
La parte ricorrente, previo reclamo riscontrato dall’intermediario, chiede la restituzione di un importo complessivo corrispondente a sei operazioni di pagamento, lamentando di essere stata vittima di una frode. Riferisce di aver messo in vendita un bene mobile su una nota piattaforma on-line e di essere stata contattata da un soggetto interessato all’acquisto, che l’ha poi convinta a recarsi presso un ATM e a effettuare i pagamenti contestati.
L’intermediario resistente chiede il rigetto del ricorso, facendo valere da un lato la corretta autorizzazione dei pagamenti, con inserimento del codice segreto e lettura del chip, dall’altro la colpa grave dell’utente nell’assecondare le indicazioni del malfattore. La parte ricorrente non ha depositato memoria di repliche.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge il ricorso muovendo da un dato documentale: le sei operazioni contestate, consistenti in ricariche di una medesima carta prepagata, sono state disposte presso uno sportello ATM con lettura del chip dello strumento di pagamento e con inserimento del relativo codice segreto.
Le operazioni sono state pacificamente disposte dalla stessa parte ricorrente. È la ricorrente a riferire di essere stata convinta dal malfattore, che l’aveva contattata su un sito di acquisti on-line, a recarsi presso l’ATM e a disporre i pagamenti. Da qui la conclusione del Collegio: le operazioni non possono considerarsi non autorizzate e non viene perciò in considerazione la speciale disciplina di cui al d. lgs. n. 11 del 2010, come modificato dal d. lgs. n. 218 del 2017 di recepimento della direttiva 2015/2366/UE (c.d. PSD 2).
Il Collegio non esclude in via di principio una tutela del cliente. Secondo un orientamento condiviso dai diversi Collegi territoriali, una responsabilità concorrente dell’intermediario può essere riconosciuta, in base alla disciplina di diritto comune, quando risulti un qualche apporto causale dello stesso intermediario alla realizzazione della truffa.
Nel caso concreto, tuttavia, la documentazione in atti dimostra che la parte ricorrente ha operato in piena autonomia, assecondando le indicazioni del truffatore. Non è dunque possibile riconoscere alcun apporto causale dell’intermediario. Il Collegio individua in via esemplificativa le situazioni in cui l’apporto sussisterebbe: quando la vittima abbia ricevuto una telefonata da un’utenza che appaia riferibile all’intermediario, oppure quando la vittima si sia rivolta a impiegati dell’intermediario che non abbiano rilevato la truffa in atto pur essendo nella condizione di farlo.
Esclusa la riconducibilità delle operazioni alla disciplina delle operazioni non autorizzate ed escluso ogni apporto causale dell’intermediario alla frode, nessuna responsabilità per l’accaduto può essere imputata all’intermediario. Il ricorso non può pertanto trovare accoglimento ed è respinto.
Nota della Redazione
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