Nullità della CTU per acquisizione di documenti non prodotti dalle parti (Cass. civ. Sez. II n. 8041 del 25.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consulente tecnico d’ufficio può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti e senza soggiacere alle preclusioni istruttorie, tutti i documenti necessari a rispondere ai quesiti, purché nel rispetto del contraddittorio. Tale potere incontra un limite invalicabile: i documenti acquisiti dal CTU non possono essere diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda o delle eccezioni, il cui onere di allegazione e prova grava sulle parti. Ove l’ausiliario utilizzi documenti irritualmente introdotti nel processo per accertare tali fatti, la consulenza tecnica è nulla per violazione del contraddittorio. La parte che ne deduca la nullità in cassazione deve specificare il contenuto della documentazione irregolarmente acquisita e le ragioni della sua decisività.
Il Fatto
Un imprenditore individuale, titolare di una ditta di costruzioni, ottenne dal Tribunale un decreto ingiuntivo nei confronti di una committente per il saldo del corrispettivo di lavori edili eseguiti presso un immobile di proprietà di quest’ultima.
La committente propose opposizione, contestando l’entità della somma richiesta quanto alla quantità dei lavori e alla loro esecuzione a regola d’arte, e formulò domanda riconvenzionale. Il Tribunale accolse in parte l’opposizione, revocando il decreto per le somme eccedenti un determinato importo. La Corte d’Appello rigettò il gravame dell’imprenditore. Questi ricorse per cassazione con tre motivi, lamentando in particolare la nullità della CTU espletata in primo grado.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la nullità della consulenza tecnica per violazione dell’art. 198 cod. proc. civ. e del principio del contraddittorio, per avere il CTU utilizzato documenti irritualmente prodotti durante le operazioni peritali, senza il rispetto del contraddittorio, e per avere la Corte d’Appello omesso di pronunciarsi sull’eccezione.
La Corte richiama l’orientamento secondo cui la parte che deduca in cassazione la nullità della CTU per utilizzazione di documenti non ritualmente prodotti deve specificare, a pena di inammissibilità, il contenuto della documentazione e le ragioni della sua decisività (Cass. n. 11752/2018; Cass. n. 7737/2016). Nel caso concreto il motivo è specifico, perché il ricorrente ha elencato gli atti difensivi in cui aveva tempestivamente eccepito la nullità, assolvendo l’onere di autosufficienza.
Il Collegio richiama la decisione delle Sezioni Unite n. 3086 del 1.2.2022, che attribuisce al consulente il potere di acquisire tutti i documenti necessari a rispondere ai quesiti, anche prescindendo dalle allegazioni delle parti. Tale potere è però condizionato: i documenti acquisiti non devono essere diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda o delle eccezioni, che è onere delle parti provare.
Nel caso di specie le tre tavole di progetto e le tavole di carpenteria, prodotte dalla difesa della controricorrente, erano dirette a provare il quantitativo dei lavori asseritamente eseguiti: dunque fatti principali che la parte avrebbe dovuto allegare e provare all’atto della costituzione, non già esibire al CTU. La Corte d’Appello, a fronte della reiterata eccezione, si è limitata a dichiarare inammissibili le contestazioni tardive riferite al merito delle conclusioni del consulente, ma non all’eccezione di nullità, già avanzata in primo grado.
Il primo motivo è pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese; i restanti motivi restano assorbiti.
Nota della Redazione
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