Estinzione del giudizio di ottemperanza per rinuncia del ricorrente (TAR Lombardia n. 2987 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale e notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza, determina l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 c.p.a., salvo che le parti costituite manifestino opposizione o un interesse alla prosecuzione del processo. L’estinzione per rinuncia può essere dichiarata anche nel giudizio di ottemperanza, ove la costituzione delle Amministrazioni intimate sia di mero rito e non segua alcuna opposizione all’atto abdicativo.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto alla “Carta elettronica del docente” per gli anni scolastici 2018/2019-2022/2023, condannando il Ministero all’attribuzione del beneficio per l’importo di euro 2.500,00.
Le Amministrazioni intimate si costituivano in giudizio con atto formale privo di difese di merito. Successivamente, la ricorrente dichiarava di voler rinunciare al ricorso, evidenziando che l’introduzione dello stesso era avvenuta per un mero errore materiale, e chiedeva la compensazione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della dichiarazione di rinuncia formulata dalla ricorrente e ne verifica la conformità ai presupposti normativi. L’art. 84, comma 1, c.p.a. consente alla parte di rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta dalla stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale. Il successivo comma 3 richiede che la rinuncia sia notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza e che, in mancanza di opposizione da parte dei soggetti interessati alla prosecuzione, il processo si estingua.
Nel caso di specie, la rinuncia risulta formalizzata con atto sottoscritto dal difensore, munito di idonea procura speciale rilasciata in calce al ricorso introduttivo. La dichiarazione è stata notificata telematicamente all’Amministrazione resistente in data 24 febbraio 2026, rispettando ampiamente il termine dilatorio di dieci giorni prima dell’udienza camerale fissata per la decisione.
Le Amministrazioni intimate non hanno formulato alcuna opposizione alla rinuncia né manifestato interesse alla prosecuzione del giudizio, essendosi limitate a una costituzione di mero rito. Sul piano processuale, l’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. impone al giudice di dichiarare estinto il giudizio per rinuncia quando ricorrono i relativi presupposti. Il Collegio ritiene pertanto sussistenti tutti i requisiti di rito per la declaratoria di estinzione del processo. La natura del giudizio di ottemperanza non osta alla applicazione di tale disciplina, trattandosi di un istituto processuale generale.
In ragione della regolarità formale dell’atto di rinuncia e dell’assenza di opposizione, il Tribunale dichiara estinto il giudizio e procede alla compensazione delle spese di lite, conforme alla richiesta della ricorrente.
Nota della Redazione
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