Rinuncia irrituale al ricorso e improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lombardia n. 1625 del 28.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso che non sia stata notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza, ai sensi dell’art. 84, comma 3, cod. proc. amm., non consente al giudice di adottare una pronuncia estintiva del giudizio. Tale dichiarazione, priva dei requisiti formali richiesti dalla norma, costituisce tuttavia un qualificato e univoco argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il giudice amministrativo può quindi desumere da essa, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., la sopravvenuta carenza di interesse e definire il giudizio con sentenza dichiarativa di improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La natura in rito della decisione e la limitata attività difensiva giustificano la compensazione delle spese.

Il Fatto

Alcuni candidati impugnavano i decreti con cui il MIUR – USR per la Lombardia aveva indetto il concorso per titoli per l’aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale ATA. La censura riguardava la parte in cui i bandi escludevano dalla valutazione coloro che avevano maturato le due annualità di servizio cumulando periodi svolti nelle scuole pubbliche e in quelle paritarie.

Nel corso del giudizio il difensore dei ricorrenti depositava, in data 2 marzo 2024, una dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo comunque la declaratoria del sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm. e la compensazione delle spese. La causa perveniva alla decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 17 maggio 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’ammissibilità di una pronuncia estintiva ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Ritiene che tale esito sia precluso. L’art. 84 cod. proc. amm. detta una disciplina autonoma della rinuncia al ricorso, distinta da quella dell’art. 306 cod. proc. pen. richiamato per relationem nel giudizio civile: la rinuncia deve avvenire mediante dichiarazione sottoscritta dalla parte o da avvocato munito di mandato speciale, oppure essere resa in udienza e documentata a verbale.

Il comma 3 della stessa disposizione impone inoltre la notificazione della rinuncia alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. Nel caso concreto la rinuncia non risulta notificata alle controparti. La relativa formalità è quindi disattesa e la pronuncia estintiva resta preclusa.

Il Collegio valorizza allora il diverso percorso offerto dall’art. 84, comma 4, cod. proc. amm. La norma consente al giudice, anche in assenza delle formalità dei commi precedenti, di desumere dall’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, e dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse. La giurisprudenza amministrativa, richiamata dal Collegio, conferma che la dichiarazione irrituale di rinuncia integra un argomento di prova qualificato e univoco in tal senso (Cons. Stato, sez. III, n. 3631/2023; Cons. Stato, sez. V, n. 2742/2021; TAR Lombardia, sez. V, n. 2185/2023 e n. 2213/2023).

Applicando il principio al caso di specie, la dichiarazione del procuratore indica con evidenza la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il giudizio va pertanto definito con sentenza dichiarativa di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Le spese sono compensate, in ragione della natura in rito della decisione e della limitata attività difensiva svolta in vista dell’udienza pubblica. Il Collegio ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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