Sanatoria edilizia e onere di prova della doppia conformità (TAR Abruzzo n. 172 del 07.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento di conformità, il rilascio del permesso di costruire in sanatoria presuppone la prova della doppia conformità dell’opera alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione e a quello della presentazione dell’istanza, ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001. Tale onere probatorio grava sul richiedente, che deve allegare alla domanda la documentazione idonea a comprovare la conformità. Ove la documentazione prodotta riveli difformità non contestate e l’istante non dia seguito all’annunciata produzione integrativa, il Comune nega legittimamente e doverosamente la sanatoria. Il termine assegnato all’amministrazione per la conclusione del procedimento non attribuisce alcuna pretesa alla sospensione dello stesso in attesa di integrazioni mai depositate.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di impresa agricola, conduce in affitto terreni nel Comune di Barisciano sui quali insiste un manufatto realizzato dopo il sisma del 2009. Nel 2013 ha chiesto il rilascio del permesso di costruire in sanatoria per il manufatto, adibito a casa rurale di azienda agricola. Il Comune ha dapprima formulato un preavviso di diniego e poi ha respinto definitivamente l’istanza con provvedimento del 13.01.2020.
Il diniego si fonda su più rilievi: il superamento del limite di cubatura ammesso in zona agricola, la mancata verifica della distanza minima dal confine, il difetto di legittimazione della richiedente e l’assenza dell’attestato di imprenditore agricolo professionale. La ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Abruzzo, deducendo violazione del d.P.R. n. 380/2001, della l.r. Abruzzo n. 18/1983 ed eccesso di potere per erroneità dei presupposti e difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene di poter prescindere dalle eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dal Comune, perché il ricorso è infondato nel merito. Il primo passaggio argomentativo riguarda la cornice normativa applicabile: il tenore letterale del provvedimento smentisce che il diniego sia fondato sulla normativa emergenziale post sismica. Il mero cenno a tale disciplina nelle premesse non prevale sulle motivazioni analitiche che richiamano l’art. 70, comma 1, l.r. n. 18/1983 e l’art. 27 delle NTA del PRG, disposizioni vigenti sia all’epoca della realizzazione sia a quella dell’istanza, alle quali il Comune ha fatto riferimento per verificare la doppia conformità richiesta dall’art. 36 d.P.R. n. 380/2001.
Quanto all’eccesso di cubatura, la stessa ricorrente, nelle osservazioni al preavviso, aveva riconosciuto la contraddizione tra l’altezza del locale seminterrato indicata nella relazione tecnica e quella risultante dagli elaborati grafici, riservandosi di depositare elaborati rettificati per escludere il seminterrato dal computo volumetrico. Tali elaborati non sono mai stati prodotti. Il Collegio osserva che dal deposito delle osservazioni alla data del diniego la ricorrente ha avuto oltre un mese di tempo, termine più che ragionevole rispetto alla proroga richiesta, senza dare seguito all’intendimento annunciato.
Analoga conclusione vale per la mancata verifica della distanza minima dal confine, rilievo che già di per sé costituisce motivo sufficiente per respingere l’istanza di accertamento di conformità. Sul punto non vi è contestazione dei riferimenti indicati dal Comune, e nelle osservazioni non si rinviene alcun cenno al rilievo ostativo delle distanze: ciò esclude che l’amministrazione abbia omesso di valutare le difese della ricorrente.
Il Collegio precisa che, relativamente all’eccesso di cubatura, il Comune non aveva alcun onere di spiegare le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni, poiché l’esponente non aveva contestato la difformità emergente dalla documentazione allegata, limitandosi a riservarsi di rettificarla. Non risultando dalla documentazione elementi idonei a comprovare la doppia conformità, il diniego è legittimo e doveroso. Le censure sull’attestato di imprenditore agricolo restano assorbite, essendo il provvedimento sostenuto da autonomi capi di motivazione passati indenni al vaglio di legittimità. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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