Accesso agli atti disciplinari forensi e onere di specificazione delle esigenze difensive (TAR Liguria n. 258 del 08.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La qualità di autore di un esposto che ha dato origine a un procedimento disciplinare nei confronti di un avvocato è circostanza idonea, unitamente ad altri elementi, a radicare la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante che legittima all’accesso ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241 del 1990. La sola presentazione dell’esposto non è tuttavia sufficiente: dalla domanda devono emergere altri elementi che dimostrino il collegamento tra gli atti richiesti e specifiche situazioni giuridiche soggettive dell’istante. In tema di accesso difensivo, un generico riferimento a esigenze probatorie e difensive, riferite a un processo pendente o instaurando, non soddisfa il requisito, poiché l’ostensione passa attraverso un rigoroso vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra documentazione e situazione finale da tutelare. Le finalità concrete dell’accesso devono essere rappresentate fin dall’origine, con una domanda non generica o incompleta, e non possono essere colmate in via postuma mediante gli scritti difensivi.
Il Fatto
La ricorrente aveva presentato al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Savona un esposto nei confronti di un avvocato, già curatore del fratello dell’esponente, per condotte asseritamente rilevanti sul piano deontologico poste in essere successivamente al decesso dell’inabilitato. Seguita l’archiviazione, l’istante aveva chiesto l’accesso agli atti del fascicolo disciplinare; la domanda era stata respinta perché ritenuta del tutto generica.
In data 13 novembre 2023 la ricorrente ha riproposto l’istanza, precisando che la documentazione era finalizzata alle esigenze difensive per un giudizio civile avente a oggetto i medesimi fatti denunciati in sede disciplinare. Preso atto dell’opposizione dell’avvocato, il Consiglio di disciplina ha nuovamente respinto la richiesta con provvedimento del 24 novembre 2023, rilevando che il giudizio civile richiamato non era pendente ma definitivamente concluso e che non era chiarito il nesso di strumentalità con la situazione fattuale da tutelare. Da qui il ricorso ex art. 116 c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’orientamento consolidato, fatto proprio dalla Sezione con la sentenza n. 529 del 7 giugno 2021, secondo cui la qualità di autore dell’esposto costituisce circostanza idonea, insieme ad altri elementi, a radicare la legittimazione all’accesso agli atti del procedimento disciplinare che da quell’esposto ha tratto origine. La presentazione dell’esposto deontologico non è però di per sé sufficiente: occorre che dalla domanda emergano altri elementi attestanti il collegamento tra gli atti richiesti e specifiche situazioni giuridiche soggettive dell’esponente.
In materia di accesso difensivo il Tribunale richiama il principio di diritto dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 18 marzo 2021: non basta un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, riferite a un processo pendente o ancora instaurando, perché l’ostensione passa attraverso un rigoroso e motivato vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione e la situazione finale che l’istante intende curare o tutelare.
Anche l’accesso strumentale all’esercizio del diritto di difesa deve essere sorretto da un interesse conoscitivo personale, attuale e concreto; la domanda deve quindi consentire di cogliere con precisione il collegamento tra documentazione richiesta e prospettate esigenze difensive, secondo il richiamo a T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 29 maggio 2023, n. 824.
Nel caso concreto tali condizioni non sono riscontrabili. L’istanza menzionava le esigenze difensive per un giudizio civile sui medesimi fatti, ma non conteneva riferimenti a uno specifico giudizio, instaurato o instaurando, avente a oggetto taluno dei fatti riferiti nell’esposto. Per consentire all’Amministrazione di accertare l’effettivo nesso funzionale, le finalità concrete dell’accesso devono essere puntualmente rappresentate fin dall’origine. Di qui l’impossibilità di colmare mediante gli scritti difensivi il deficit motivazionale della domanda.
Il ricorso avverso il diniego è pertanto infondato e viene respinto, con compensazione delle spese di lite in considerazione della particolarità della vicenda scrutinata.
Nota della Redazione
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