Esclusione per requisiti minimi e interpretazione letterale della lex specialis (TAR Campania n. 3517 del 02.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure ad evidenza pubblica l’interpretazione della lex specialis deve essere condotta privilegiando il criterio letterale e quello sistematico, attribuendo alle clausole il significato immediatamente evincibile dal tenore delle parole e dalla loro connessione, per assicurare trasparenza delle regole di gara ed evitare che l’attività ermeneutica assuma funzione integrativa. Il principio del favor partecipationis opera solo quando le clausole presentino margini di opinabilità. Il chiarimento reso dalla stazione appaltante integra e conferma il significato della prescrizione tecnica. La verifica di conformità del prodotto offerto alle caratteristiche tecniche minime attiene alla discrezionalità tecnica della commissione, sindacabile solo nei limiti dell’illogicità o dell’evidente travisamento.
Il Fatto
Una società ha impugnato l’aggiudicazione di un lotto di una gara europea indetta da un’azienda sanitaria per il noleggio di sistemi infusionali e la fornitura di materiali dedicati. La ricorrente era stata esclusa dalla commissione giudicatrice per la ritenuta carenza di una caratteristica tecnica minima, consistente nella capacità di infondere macrovolumi e microinfusioni entro determinati range di velocità e incrementi. Ha contestato l’interpretazione della lex specialis data dalla stazione appaltante e, con ricorso ex art. 116 c.p.a., ha chiesto l’accesso all’offerta tecnica dell’aggiudicataria, oscurata nella versione trasmessa.
Con ordinanza cautelare è stata accolta l’istanza di ostensione. All’esito dell’analisi della documentazione la ricorrente ha proposto motivi aggiunti, deducendo che il sistema offerto dall’aggiudicataria non costituirebbe un sistema a circuito chiuso e che l’offerta sarebbe incompleta per mancata fornitura di aste a piantana.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale richiama il principio secondo cui l’interpretazione della lex specialis segue i criteri degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., con prevalenza del dato letterale e sistematico, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa citata. Il ricorso al favor partecipationis è relegato ai soli casi di clausole ambigue.
Applicando tale criterio, il Collegio rileva che il documento recante le caratteristiche tecniche minime richiede che il sistema infusionale consenta la somministrazione contemporanea di almeno due farmaci e sia capace di infondere macrovolumi e microinfusioni nei range indicati. Il chiarimento pubblicato dalla stazione appaltante conferma che tali velocità devono essere garantite per ciascun canale di infusione. La commissione ha accertato, sulla base del manuale operativo, che il sistema offerto dalla ricorrente non possiede il requisito, circostanza non contestata ma diversamente qualificata. L’esclusione è dunque legittima.
Quanto ai motivi aggiunti, il Tribunale esclude che la disciplina di gara imponesse specifiche modalità di gestione dell’aria in linea e che la valutazione tecnica della commissione sia sindacabile nel merito. Il sindacato giurisdizionale resta nei limiti dell’illogicità o del manifesto travisamento, non ravvisati nel caso concreto. Quanto all’incompletezza dell’offerta, il Collegio osserva che la fornitura delle aste a piantana non rientrava nell’oggetto dell’appalto, essendo richiesti solo gli accessori per il posizionamento su asta.
Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono pertanto respinti, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1362 c.c. – Intenzione dei contraenti
- Art. 1363 c.c. – Interpretazione complessiva delle clausole