Decadenza dell’autorizzazione alla traslazione di salma per carenza del titolo giuridico sulla sepoltura (TAR Basilicata n. 54 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esercizio del potere di autotutela da parte dell’Amministrazione comunale può legittimamente condurre alla decadenza di un’autorizzazione alla traslazione di una salma quando risulti incontestabilmente accertata l’assenza, in capo al richiedente, di un valido titolo giuridico a disporre del diritto di sepoltura nella cappella gentilizia di destinazione. In sede di domanda cautelare, il ricorso avverso tale determinazione è sprovvisto di fumus boni iuris allorché la carenza del presupposto legittimante l’autorizzazione originaria non sia smentita da elementi di segno contrario offerti dal ricorrente. La natura della controversia, inerente a diritti soggettivi e interessi legittimi connotati da profili personali e familiari, giustifica la compensazione delle spese della fase cautelare.
Il Fatto
Un soggetto proponeva ricorso dinanzi al TAR Basilicata avverso il provvedimento con cui il Comune aveva accertato la carenza del presupposto legittimante e conseguentemente dichiarato la decadenza dell’autorizzazione alla traslazione della salma del proprio congiunto presso la cappella di famiglia. L’autorizzazione era stata originariamente rilasciata nell’agosto dell’anno precedente.
Il ricorrente chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento comunale, deducendone l’illegittimità. Nel giudizio si costituiva la controinteressata, mentre il Comune non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, esaminata la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., ha ritenuto che il ricorso fosse sprovvisto di fumus boni iuris. La determinazione comunale, infatti, era stata adottata nell’esercizio del generale potere di autotutela e risultava fondata sull’incontestabile accertamento dell’indisponibilità, allo stato, di un valido titolo giuridico in capo al ricorrente.
Il difetto del presupposto legittimante l’autorizzazione alla traslazione risiedeva nella mancanza di un titolo che consentisse al richiedente di disporre del diritto di sepoltura presso la cappella gentilizia individuata quale destinazione della salma. Tale carenza, non superata da alcuna allegazione contraria, inficiava la stessa validità dell’autorizzazione sin dall’origine, legittimando l’intervento in autotutela dell’Amministrazione.
Sulla base di tali considerazioni, la domanda cautelare veniva respinta. In ragione della natura della controversia, il Collegio ha disposto la compensazione delle spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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