Interdittiva antimafia illegittima per difetto istruttorio e mancata gradualità (TAR Toscana n. 1534 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’informazione antimafia interdittiva è illegittima per difetto istruttorio quando si fonda su un provvedimento giurisdizionale già riformato in appello e non tiene conto del suo esito. Il potere prefettizio deve esercitarsi nel rispetto del principio di gradualità delle misure di prevenzione: prima dell’interdittiva occorre valutare l’applicabilità della misura di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011. La revoca sopravvenuta degli atti impugnati determina la cessazione della materia del contendere quanto all’azione caducatoria, ma non impedisce al giudice amministrativo di accertare in via incidentale, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., l’illegittimità degli atti stessi, ove permanga un interesse dell’interessato a una eventuale domanda risarcitoria.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava davanti al TAR Toscana l’informazione antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura di Firenze ai sensi degli artt. 84, 91 e 89-bis d.lgs. n. 159/2011, unitamente al divieto di prosecuzione dell’attività di somministrazione disposto dal Comune di Firenze. Nel corso del giudizio, dopo la sospensione cautelare degli atti confermata dal Consiglio di Stato, la Prefettura e il Comune revocavano i rispettivi provvedimenti in autotutela.
Il ricorrente insisteva comunque per l’accertamento incidentale dell’illegittimità degli atti gravati: l’attività di somministrazione era stata chiusa nelle more, con possibile proposizione di domanda risarcitoria. La questione arrivava così al Collegio sul presupposto della sopravvenuta improcedibilità dell’azione caducatoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto la cessazione della materia del contendere quanto alla domanda di annullamento, essendo intervenuta la revoca degli atti impugnati. Ritiene tuttavia che l’interesse strumentale del ricorrente all’accertamento dell’illegittimità in via incidentale, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., giustifichi la pronuncia nel merito.
Sul punto il TAR richiama quanto già statuito in sede cautelare, con provvedimento confermato dal Consiglio di Stato, e individua un duplice vizio. Il primo è il difetto istruttorio: l’amministrazione aveva citato la sentenza del Tribunale di Firenze del 2022 senza considerare che essa era stata riformata dalla Corte d’appello di Firenze nel 2023.
Il secondo vizio attiene al principio di gradualità. La Prefettura non aveva preliminarmente valutato l’applicabilità della misura di prevenzione collaborativa prevista dall’art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011 in luogo dell’interdittiva.
La stessa amministrazione, nel motivare l’autotutela, aveva riconosciuto che nei provvedimenti giudiziari efficaci non risultava accertata la speciale aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. e aveva ritenuto di dover riesaminare l’atto “anche in un’ottica di gradualità dei provvedimenti di prevenzione antimafia”.
Il compiuto riesame aveva quindi condotto l’amministrazione a ritenere sussistenti i presupposti per le misure di prevenzione collaborativa. Per il Collegio ciò conferma l’illegittimità del provvedimento interdittivo originariamente adottato e poi revocato. La complessiva valutazione dei fatti giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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