Silenzio inadempimento sul PUAR e poteri del giudice amministrativo (TAR Sicilia n. 2753 del 30.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dall’Amministrazione regionale sull’istanza di avvio della procedura di V.I.A. e di rilascio del P.U.A.R. è illegittimo e va superato con l’actio contra silentium di cui agli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. Il procedimento attivato ad istanza di parte deve concludersi con provvedimento espresso nei termini perentori dettati dall’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di definire il procedimento entro un termine determinato, ferma la natura discrezionale del potere esercitando. Per il caso di persistente inottemperanza nomina un commissario ad acta, ai sensi dell’art. 117, comma 3, cod. proc. amm., e dispone la trasmissione degli atti alla Corte dei conti per i profili di danno erariale.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato alla Regione, in data 02.08.2021, istanza volta ad attivare la procedura di V.I.A. per la realizzazione e l’esercizio di un impianto agrivoltaico con sistema di accumulo integrato, da realizzarsi nel territorio di un Comune della provincia di Catania. Il procedimento si è articolato in tre riunioni della Conferenza di servizi, l’ultima delle quali tenutasi il 24.07.2023, con pareri tutti positivi. Nonostante ciò, né la V.I.A. né il P.U.A.R. sono stati adottati.

A fronte della perdurante inerzia, la società ha proposto ricorso ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm., notificato il 26.02.2024 e depositato il 07.03.2024, lamentando la violazione dei termini di conclusione del procedimento fissati dall’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006, come modificati dall’art. 16, comma 2, d.lgs. n. 104 del 2017. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione regionale intimata, depositando in data 21.06.2024 la V.I.A. e ulteriore documentazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara in via preliminare la parziale improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse con riferimento alla V.I.A., rilasciata in pendenza di giudizio. Accoglie invece l’eccezione di parte ricorrente sull’ulteriore documentazione depositata il 21.06.2024, ritenendola inammissibile per violazione dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm., essendo stata versata in atti senza il rispetto dei termini perentori ivi sanciti. Residua pertanto l’interesse alla decisione quanto al rilascio del P.U.A.R., provvedimento conclusivo del procedimento.

Nel merito, il Collegio richiama il proprio recente arresto (TAR Catania, I, 19.6.2023, n. 1917), secondo cui nella vicenda è senz’altro utilizzabile lo strumento dell’actio contra silentium per superare l’illegittima inerzia dell’Amministrazione regionale, che non ha concluso il procedimento nonostante l’ampio lasso temporale trascorso dalla presentazione dell’istanza. Il procedimento attivato ad istanza di parte andava concluso con l’adozione del provvedimento conclusivo nei termini perentori di cui all’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006.

Il Tribunale evidenzia che il procedimento non risulta concluso neppure all’esito della Conferenza di servizi, nonostante il decorso dei termini perentori. All’inadempimento dell’Amministrazione regionale e degli altri organi componenti la Conferenza consegue quindi l’obbligo di definire il procedimento con provvedimento espresso entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, ferma restando la natura discrezionale del potere in questione (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, n. 1077/2023).

Per il caso di persistente inottemperanza, il Collegio nomina un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, cod. proc. amm., individuato nel Direttore generale della Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitati del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con facoltà di delega, che si pronuncerà in via sostitutiva su mera istanza della ricorrente nell’ulteriore termine di novanta giorni. Il Tribunale avverte che, in caso di insediamento del commissario, procederà alla trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni in ordine ai profili di danno erariale. Le spese di lite sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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