Sindacato sulla discrezionalità tecnica INAIL e rischio non aderente al bando (TAR Sicilia n. 1266 del 02.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie aventi ad oggetto la valutazione tecnico-amministrativa delle domande di agevolazione presentate in relazione agli Avvisi ISI, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo. La situazione giuridica soggettiva dell’impresa è di interesse legittimo, perché l’art. 11, comma 5, d. lgs. n. 81/2008 si limita a prevedere il finanziamento di progetti, mentre la tipologia dei progetti e i requisiti sono individuati dalla P.A. con l’Avviso pubblico. Il sindacato del giudice sulla discrezionalità tecnica dell’INAIL è limitato alle macroscopiche illogicità, alle omissioni e agli evidenti errori di fatto, restando preclusa la sostituzione della valutazione amministrativa. Il giudizio di non aderenza del progetto al fattore di rischio dichiarato è legittimo quando il mezzo acquistato presenta caratteristiche sproporzionate rispetto ai carichi movimentati manualmente.

Il Fatto

Una società operante nel settore dell’edilizia presenta domanda di agevolazione nell’ambito dell’Avviso pubblico ISI 2016, per un progetto di investimento finalizzato a ridurre il rischio di ferite per contatto con materiale duro e abrasivo, anche da caduta dall’alto, mediante l’acquisto di un sollevatore telescopico. L’INAIL chiede integrazioni documentali e, all’esito, comunica il mancato superamento della fase di verifica prevista dall’art. 18 dell’Avviso.

La società presenta osservazioni, ma l’Istituto conferma la non ammissione con nota del 12.02.2018. Propone quindi ricorso davanti al TAR, deducendo anche il difetto di giurisdizione e censurando le valutazioni tecniche dell’Ente. L’INAIL si costituisce e chiede il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare la questione di giurisdizione, sollevata dalla stessa ricorrente. Richiamando TAR Emilia-Romagna Bologna n. 371 del 2022, si osserva che l’art. 11, comma 5, d. lgs. n. 81/2008 si limita genericamente a prevedere il finanziamento di progetti in materia di salute e sicurezza, mentre tipologia e requisiti sono fissati dalla P.A. con l’Avviso pubblico. Il provvedimento di esclusione attiene alla fase genetica del rapporto e la posizione dell’impresa è di interesse legittimo pretensivo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo. I precedenti invocati dalla ricorrente riguardano la diversa ipotesi della revoca e non si attagliano alla fattispecie.

Sul merito, il Tribunale ribadisce i limiti del sindacato sulla discrezionalità tecnica, richiamando Cons. Stato n. 5947 del 2021: gli apprezzamenti dell’Amministrazione sono sindacabili solo se affetti da macroscopiche illogicità, omissioni o evidenti errori di fatto, restando preclusa la sostituzione della valutazione del giudice a quella dell’Istituto.

Nel caso concreto il provvedimento è legittimo. Correttamente l’INAIL ha ritenuto il progetto non aderente, sotto il profilo teleologico, alla finalità di ridurre il rischio da contatto con materiale duro o abrasivo: tale rischio riguarda il contatto con macchine con organi in movimento e non è assimilabile alla caduta di oggetti dall’alto. L’Istituto ha poi tentato di riqualificare la domanda correlando l’acquisto al rischio da movimentazione manuale dei carichi, ma l’esito resta negativo per il basso livello di rischio dichiarato dalla società, inferiore alla soglia di 2 richiesta dal bando.

Né sussiste la dedotta disparità di trattamento, non avendo la ricorrente provato l’assoluta identità delle situazioni comparate. Quanto alla sproporzione del mezzo, l’allegato 1 al bando escludeva espressamente dal finanziamento l’acquisto di macchine che svolgono operazioni di movimentazione di unità di carico non riconducibili, in termini di peso e dimensioni, a quelle condotte manualmente: la capacità di carico di quattro tonnellate è esponenzialmente maggiore dei carichi normalmente sollevati, che solo in casi eccezionali raggiungono i 23 chili. L’esclusione degli accessori non muta il giudizio, stante la non finanziabilità dell’apparecchio principale.

Infine, sull’elenco delle macchine possedute, la censura è secondaria e non incide sul complessivo giudizio. Richiamando Cons. Stato n. 7405 del 2023, il Collegio ricorda che in presenza di un atto plurimotivato è sufficiente la legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici per condurre al rigetto del ricorso. Il ricorso è quindi infondato e le spese di lite sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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