Ottemperanza al giudicato e distrazione delle spese: legittimazione esclusiva del difensore antistatario (TAR Campania n. 4413 del 11.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il credito per le spese processuali liquidate con distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa ha natura personale ed esclusiva del procuratore antistatario. Per effetto dell’art. 93 cod. proc. civ. si instaura tra difensore e parte soccombente un rapporto autonomo, che si affianca a quello di prestazione d’opera professionale. Ne deriva che solo il difensore distrattario è legittimato a intimare il precetto e a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza. È pertanto inammissibile la domanda di ottemperanza proposta dalla parte per il pagamento delle spese distratte, quando il difensore si sia costituito solo per conto dell’assistita e non in proprio. Resta invece ammissibile e fondata, sussistendone i presupposti, l’azione della parte per il credito risarcitorio proprio.
Il Fatto
La ricorrente agisce ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per ottenere l’attuazione della sentenza con cui la Corte d’Appello di Napoli, Sezione Lavoro, ha accertato il suo diritto all’assunzione a tempo indeterminato e ha condannato l’amministrazione al risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione, nonché al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio civile, liquidate con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Assunta in esecuzione della sentenza, la ricorrente lamenta di non aver percepito le somme liquidate a titolo risarcitorio e che le spese non siano state corrisposte ai difensori antistatari. L’amministrazione non ha proposto impugnazione; la notifica del titolo del 6.5.2024 è rimasta priva di esito e il termine di 120 giorni previsto per le esecuzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni è decorso inutilmente. Le intimate si sono costituite e la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la sentenza ottemperanda ha duplice contenuto: condanna al risarcimento in favore della ricorrente e condanna alle spese del giudizio civile distratte in favore dei procuratori antistatari. Su questa seconda componente si concentra la questione di legittimazione attiva, anticipata alle parti con avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm..
Il Tribunale osserva che, per effetto della distrazione ex art. 93 cod. proc. civ., sorge un credito personale ed esclusivo del difensore, che si affianca al rapporto di prestazione d’opera con il cliente. Il difensore distrattario è quindi l’unico legittimato a intimare il precetto e a promuovere l’ottemperanza. La Corte richiama sul punto TAR Piemonte n. 372/2023, TAR Lazio, Roma, n. 3275/2015 e Cass. civ., Sez. III, n. 27041/2008, nonché la propria precedente pronuncia TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 2895/2025, che esclude la possibilità per un antistatario di agire per l’importo liquidato al codifensore.
Nel caso concreto il difensore si è costituito solo per conto dell’assistita e non in proprio, in relazione al credito di cui è titolare pro quota. Da qui la inammissibilità parziale del ricorso nella parte relativa alle spese distratte.
Quanto al credito risarcitorio della ricorrente, il ricorso è fondato. Il Collegio verifica il rispetto del termine dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e di quello dell’art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3. La sentenza è stata notificata ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ., come novellato dal D.Lgs. n. 149/2022, e 115 cod. proc. amm.; è decorso inutilmente il termine dilatorio dell’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Non essendo provato l’adempimento, il Tribunale dichiara l’obbligo di integrale esecuzione entro 60 giorni e nomina commissario ad acta il Direttore Generale competente, con facoltà di delega, per l’ulteriore termine di sessanta giorni. Spese liquidate in favore della ricorrente.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 93 c.p.c. – Distrazione delle spese
- Art. 479 c.p.c. – Notificazione del titolo esecutivo e del precetto