Carta docente e ottemperanza: inottemperanza del Ministero e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2720 del 15.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza alla sentenza di condanna il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza dell’amministrazione quando, decorso il termine dilatorio, questa non abbia adempiuto neppure parzialmente e non contesti il credito nell’an e nel quantum. All’amministrazione inadempiente va assegnato un nuovo termine per l’esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, si nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega. La penalità di mora prevista dall’art. 114, secondo comma, lett. e), cod. proc. amm. non è automatica: va negata quando il tempo trascorso e l’entità delle somme la rendano manifestamente iniqua. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario.

Il Fatto

Con sentenza n. 1577/2023, depositata il 25.05.2023, il Tribunale di Milano, sezione lavoro, ha accertato il diritto della ricorrente a ottenere la carta docente per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2022/23, per l’importo di euro 500,00 annui, e ha condannato il Ministero a metterla a disposizione. Quanto alle spese, l’ha condannato al rimborso di euro 600,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza per conseguire il rilascio della carta per gli anni indicati. Il Ministero si è costituito, senza formulare deduzioni sull’andamento della procedura. La questione arriva davanti al TAR Lombardia perché l’amministrazione non ha dato esecuzione al titolo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio delimita l’oggetto del giudizio: l’ottemperanza non si estende alle spese di lite liquidate dal Tribunale di Milano, perché rispetto a esse, distratte in favore del difensore, l’azione non è stata esperita nel presente giudizio. Il thema decidendum resta circoscritto al rilascio della carta docente.

Il ricorso è fondato. Rispetto al titolo, passato in giudicato e notificato ritualmente, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. La documentazione in atti e le dichiarazioni della ricorrente palesano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali.

Il Ministero, costituito, non ha formulato alcuna deduzione né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non è contestato nell’an e nel quantum. Da ciò deriva la declaratoria di inottemperanza e l’assegnazione di un termine di 120 giorni dalla pubblicazione per adempiere integralmente.

In caso di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, inviando poi una relazione sugli adempimenti. Il compenso sarà determinato ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Quanto alla penalità di mora richiesta dalla ricorrente, il Tribunale la ritiene manifestamente iniqua in considerazione del tempo trascorso dalla notificazione e dal passaggio in giudicato, nonché dell’entità delle somme pretese. Il ricorso è accolto nei limiti esposti; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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