Nessun obbligo di graduatoria di merito comprensiva degli idonei nei concorsi PNRR (TAR Lazio n. 11825 del 27.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel concorso straordinario per il reclutamento del personale docente disciplinato dall’art. 59, comma 10, lett. d), D.L. n. 73/2021, la formazione della graduatoria avviene nel limite dei posti messi a concorso, con integrale applicazione della disciplina derogatoria dettata per le procedure connesse al PNRR. La norma di rango primario, che non prevede la pubblicazione di un elenco graduato comprensivo dei candidati idonei non vincitori, è ragionevole e non viola i principi costituzionali o sovranazionali, né il principio dello scorrimento delle graduatorie. La posizione dell’idoneo costituisce una mera aspettativa all’assunzione, non tutelabile in sede giurisdizionale, restando impregiudicata la facoltà dell’Amministrazione di integrare la graduatoria in caso di rinunce. I partecipanti conservano comunque il diritto di accesso per verificare il punteggio conseguito e gli eventuali scorrimenti.
Il Fatto
Un nutrito gruppo di candidati partecipava al concorso ordinario per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, bandito con decreto dipartimentale n. 2575 del 2023 ai sensi dell’art. 3, comma 7, del D.M. n. 205/2023. Gli Uffici Scolastici Regionali pubblicavano le sole graduatorie definitive dei vincitori, nei limiti dei posti banditi, senza compilare paralleli elenchi graduati comprendenti tutti i candidati che avevano superato le prove concorsuali. I ricorrenti impugnavano le graduatorie e gli atti presupposti, inclusi il bando, il D.M. n. 205/2023 e il D.M. n. 326/2021, nella parte in cui la disciplina esclude la formazione dell’elenco degli idonei non vincitori, deducendo la violazione dei principi di trasparenza e buon andamento, nonché delle regole sullo scorrimento delle graduatorie pubbliche.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente ritenuto di soprassedere all’esame della questione di inammissibilità del gravame collettivo, poiché il ricorso risultava comunque infondato, potendo i motivi essere congiuntamente delibati per la loro connessione.
La Sezione ha escluso ogni profilo di illegittimità, osservando che l’operato degli Uffici Scolastici era conforme all’art. 9 del D.D. n. 2575/2023, a sua volta aderente alla disposizione di legge istitutiva della procedura. L’art. 59, comma 10, lett. d), D.L. n. 73/2021 prevede espressamente la formazione della graduatoria “nel limite dei posti messi a concorso”, fatta salva la sola integrazione per rinunce dei candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo. Nessun rimprovero poteva quindi essere mosso alle Amministrazioni per la mancata pubblicazione di una graduatoria degli idonei non vincitori, non prevista dalla lex specialis.
La scelta legislativa è stata ritenuta ragionevole, in quanto coerente con la ratio delle procedure PNRR, caratterizzate da esigenze di celerità e speditezza e dalla cadenza annuale del concorso. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza consolidata del TAR Lazio, Sez. III bis, (sent. n. 15647/2024, confermata dal Consiglio di Stato n. 2737/2025) secondo cui è legittimo escludere con norma di rango primario la pubblicazione di graduatorie comprensive degli idonei, senza che risulti violato il principio enunciato dall’Adunanza Plenaria n. 14 del 2011.
Quanto alla dedotta impossibilità di scorrimento, il TAR ha chiarito che la posizione dell’idoneo costituisce una mera aspettativa all’assunzione, non tutelabile in giudizio, attesa l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione sulla decisione di procedere allo scorrimento. La mancata pubblicazione dell’elenco degli idonei non impedisce di fatto l’integrazione della graduatoria, ben potendo i candidati esercitare il diritto di accesso per verificare il punteggio e gli avvenuti scorrimenti in seguito a rinunce. Il Collegio ha infine escluso la sussistenza dei presupposti per la rimessione alla Corte di giustizia UE, respingendo il ricorso nel merito e compensando le spese per la novità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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