Estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso e condanna del rinunciante alle spese (TAR Sardegna, n. 585 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di rinuncia al ricorso, ai sensi dell’art. 84 c.p.a., determina l’estinzione del giudizio, che deve essere dichiarata dal giudice. La regola di cui all’art. 84, comma 2, c.p.a., che pone a carico del rinunciante il pagamento delle spese degli atti di procedura compiuti, trova applicazione in ogni caso, salvo che le parti non concordino diversamente. La mera adesione delle altre parti costituite alla richiesta di estinzione non implica di per sé una volontà di rinunciare alla rifusione delle spese, che deve essere manifestata in modo espresso e inequivoco.
Il Fatto
La società ricorrente, classificatasi seconda in una gara indetta dalla Regione per l’affidamento di un servizio, aveva impugnato l’aggiudicazione, contestando l’ammissione del concorrente e alcune voci di punteggio. In corso di causa, dopo la produzione documentale della stazione appaltante, la ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso, chiedendo l’estinzione del giudizio e la compensazione delle spese. Le parti controinteressate aderivano alla richiesta di estinzione, ma si opponevano alla compensazione delle spese, mentre la difesa della stessa amministrazione chiedeva la condanna del rinunciante alla rifusione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, rilevata l’intervenuta rinuncia, dichiara l’estinzione del giudizio. Tale effetto è la diretta conseguenza della manifestazione di volontà del ricorrente di non proseguire nell’azione. La questione controversa, invece, riguarda il regime delle spese processuali. La ricorrente ne aveva chiesto la compensazione, mentre le altre parti, aderendo all’estinzione, avevano insistito per la condanna in suo favore.
Il TAR richiama il disposto dell’art. 84, comma 2, c.p.a., il quale stabilisce che il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti. Tale norma, nel silenzio delle parti, impone una conseguenza economica a carico di chi ha deciso di non proseguire, a prescindere dalle ragioni sottostanti alla scelta. La sua applicazione non è automaticamente esclusa dalla adesione delle controparti alla sola richiesta di estinzione.
La speranza della ricorrente di vedere compensare le spese non trova riscontro nella volontà delle altre parti. La loro adesione alla declaratoria di estinzione non costituisce acquiescenza alla domanda di compensazione, né può essere interpretata come una renonciation alla rifusione. La condanna alle spese è, pertanto, la conseguenza necessaria della rinuncia, salvo diverso accordo processuale. La circostanza che la ricorrente abbia fondato la propria scelta su una produzione documentale solo tardivamente conosciuta non è elemento che possa giustificare una deroga al principio legale.
La natura speciale del giudizio amministrativo non introduce eccezioni alla regola codicistica. La scelta di rinunciare all’azione, pur legittima, determina l’applicazione della regola posta dal legislatore. Le valutazioni circa l’opportunità o l’esito potenziale del giudizio non sono state svolte, perché assorbite dalla volontà processuale espressa in modo unilaterale. Il Collegio, pertanto, dichiara l’estinzione e condanna la rinunciante alla rifusione delle spese in favore di ciascuna delle altre parti.
Nota della Redazione
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