Termine di impugnazione dell’aggiudicazione e improcedibilità del ricorso avverso l’esclusione (TAR Sardegna n. 577 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di trenta giorni per l’impugnazione degli atti delle procedure di affidamento decorre, alternativamente, dalla ricezione della comunicazione individuale di cui all’art. 90 del d.lgs. n. 36/2023 oppure dalla messa a disposizione degli atti tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale, ai sensi dell’art. 36, commi 1 e 2, del medesimo codice. La previsione di una duplice decorrenza impone all’operatore economico di monitorare le pubblicazioni sulla piattaforma, non potendo egli invocare l’assenza di un onere in tal senso. L’omessa impugnazione nei termini dell’aggiudicazione, che costituisce l’atto che rende definitiva la lesione dell’interesse del soggetto escluso, determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso avverso l’esclusione, stante l’effetto viziante e non caducante dell’eventuale annullamento di quest’ultima. Ne consegue l’inammissibilità della domanda di inefficacia del contratto e di subentro.
Il Fatto
Una società cooperativa sociale impugnava l’esclusione dalla procedura di affidamento in concessione di servizi di protezione sociale per anziani, disposta dalla stazione unica appaltante per avere l’operatore formulato ribassi differenziati per ciascuna retta-base, anziché uno sconto unitario come richiesto dalla lex specialis. La ricorrente contestava altresì l’aggiudicazione alla controinteressata, la mancata instaurazione del contraddittorio prima dell’esclusione e un errore nella tabella delle rette, proponendo successivamente motivi aggiunti avverso l’aggiudicazione e la stipulazione del contratto, intervenuta nelle more.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato irricevibile il primo ricorso per motivi aggiunti, rilevando che l’art. 120 cod. proc. amm. prevede una duplice decorrenza del termine di trenta giorni: dalla comunicazione individuale ex art. 90 del d.lgs. n. 36/2023 oppure dalla messa a disposizione degli atti sulla piattaforma digitale ex art. 36, commi 1 e 2, del medesimo codice. Nel caso di specie, l’aggiudicazione era stata pubblicata su SardegnaCat il 29 settembre 2025, mentre l’impugnazione era stata proposta solo il 9 dicembre 2025. Il TAR ha escluso che l’operatore potesse invocare l’assenza di un onere di monitoraggio delle pubblicazioni, trattandosi di criterio residuale volto a garantire la celere definizione del contenzioso.
Da tale declaratoria di irricevibilità il Tribunale ha fatto discendere l’improcedibilità del ricorso principale avverso l’esclusione. L’aggiudicazione, divenuta definitiva per mancata tempestiva impugnazione, costituisce l’atto che rende definitiva la lesione dell’interesse azionato dall’escluso. L’eventuale annullamento dell’esclusione, avente effetto viziante e non caducante, lascerebbe sopravvivere l’aggiudicazione non impugnata e non attribuirebbe alcuna utilità al ricorrente, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse.
Il secondo ricorso per motivi aggiunti, volto a ottenere la dichiarazione di inefficacia del contratto e il subentro, è stato dichiarato inammissibile: essendo intangibili sia l’aggiudicazione sia l’esclusione, la ricorrente non avrebbe potuto trarre alcuna utilità dal sindacato sull’atto negoziale.
Il Collegio ha comunque esaminato il merito, escludendo la denunciata commistione tra offerta tecnica ed economica: la lex specialis aveva previsto lo sconto unitario tra le proposte migliorative oggetto di valutazione discrezionale, mentre l’offerta economica era formulata esclusivamente mediante l’aumento del canone di concessione. Quanto al soccorso istruttorio, il TAR ne ha escluso l’operatività, trattandosi di una modifica sostanziale dell’offerta, non di una mera rettifica di errori materiali.
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Nota della Redazione
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