Ottemperanza al giudicato e astreintes tra termine e commissario (TAR Sardegna n. 272 del 29.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza dell’amministrazione al giudicato, assegna un termine per l’esecuzione e può applicare la penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Le astreintes trovano applicazione dalla scadenza del termine assegnato per l’adempimento sino alla data dell’eventuale insediamento del commissario ad acta. Il relativo quantum va commisurato alla gravità dell’inadempimento, al valore della controversia, alla natura della prestazione e all’entità del danno. Alla scadenza del periodo di applicazione della penalità, in caso di perdurante inerzia, si insedia il commissario, con compenso a carico della parte inadempiente.
Il Fatto
La ricorrente agisce per l’ottemperanza della sentenza con cui il Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, in accoglimento del suo ricorso, aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento di una somma lorda, oltre interessi o rivalutazione, e alla rifusione delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.
La sentenza è passata in giudicato, ma l’amministrazione non vi ha dato spontanea esecuzione. La ricorrente chiede quindi la condanna all’esecuzione del giudicato, la fissazione di una penalità di mora per ogni ritardo, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che è incontroverso come la sentenza del Tribunale di Cagliari sia rimasta inattuata. Il ricorso per ottemperanza va dunque accolto, con declaratoria di inottemperanza dell’amministrazione e assegnazione al Ministero del termine di trenta giorni per dare esecuzione al giudicato, decorrente dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza.
È accolta anche la domanda di condanna alle astreintes, stante il ritardo maturato e l’inerzia dell’amministrazione. Sulle concrete modalità di applicazione il Collegio aderisce all’orientamento seguito recentemente dallo stesso Tribunale (T.A.R. Sardegna n. 90/2025), secondo cui la penalità opera dalla data di scadenza del termine per l’adempimento assegnato dal giudice sino alla data dell’eventuale insediamento del commissario ad acta.
Quanto al quantum, il Tribunale reputa congrua, in ragione della gravità dell’inadempimento, del valore della controversia, della natura della prestazione, dell’entità del danno e delle altre circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, la misura di euro 30,00 in favore della parte ricorrente per ogni giorno di ritardo. Le astreintes decorrono quindi dal trentunesimo giorno, per un periodo massimo di ulteriori trenta giorni.
Alla scadenza di tale periodo cessano le astreintes e, in caso di perdurante inerzia, si insedia il commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente. Egli, previa verifica dell’assenza di esecuzione spontanea, provvede entro i successivi trenta giorni, con compenso a carico della parte inadempiente e liquidazione con separato provvedimento. Il Ministero è infine condannato alle spese del giudizio.
Nota della Redazione
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