La serialità del contenzioso non giustifica la compensazione delle spese (Cons. Stato n. 10481 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La condanna del soccombente al pagamento delle spese processuali non ha portata assoluta e inderogabile, ma la deroga al principio della soccombenza richiede gravi ed eccezionali ragioni, tra le quali non rientra la serialità del contenzioso. La natura seriale dei giudizi può al più incidere sull’importo della liquidazione, quale indice di minor impegno difensivo, ma non costituisce autonoma ragione di compensazione. Non integra soccombenza reciproca l’integrale vittoria della parte ricorrente, né la reiezione della domanda per l’ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato motivata da ragioni di contenimento della spesa pubblica. Il giudice di appello sindaca la statuizione sulle spese nei limiti della sua illogicità o erroneità.
Il Fatto
I difensori di una lavoratrice, dichiratisi antistatari, ottenevano dal Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione al pagamento delle spese di lite, liquidate e distratte in loro favore. Dopo la notificazione della decisione e il decorso del termine dilatorio di art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 senza alcun adempimento, proponevano ricorso al TAR Lombardia per l’ottemperanza.
Il giudice amministrativo accertava l’inottemperanza e assegnava i termini per il pagamento, nominando il commissario ad acta. Compensava però le spese del giudizio per soccombenza reciproca, serialità del contenzioso e connessione ad altri giudizi. I difensori appellavano la sola statuizione sulle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal principio per cui la condanna alle spese non è inderogabile: la deroga può derivare dalla legge, dalla soccombenza reciproca o da altre gravi ed eccezionali ragioni, come l’assoluta novità della questione o il mutamento di giurisprudenza (Cons. Stato n. 9291 del 2011). Nel processo amministrativo la novità e la complessità delle questioni possono giustificare una compensazione anche parziale (Cons. Stato n. 6244 del 2020; Cons. Stato n. 3345 del 2021).
Il giudice di primo grado dispone di ampia discrezionalità nel riconoscere i giusti motivi di compensazione (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 8 del 2007), ma tale potere incontra il limite delle statuizioni abnormi e resta sindacabile in appello se illogico o erroneo (Cons. Stato n. 4948 del 2016).
Nel caso concreto la statuizione di compensazione è erronea. Non sussiste soccombenza reciproca, perché il giudizio si è chiuso con l’integrale vittoria della parte ricorrente. La reiezione della domanda per l’ulteriore ritardo nell’esecuzione, motivata da ragioni di contenimento della spesa pubblica, non è sintomatica di soccombenza reciproca (Cons. Stato n. 2926 del 2025).
La serialità del contenzioso non rientra tra le eccezionali previsioni derogatorie: al più può ridurre l’importo liquidato, ma semmai deve indurre la parte prevedibilmente soccombente a non attivare iniziative giurisdizionali onerose per le controparti (Cons. Stato n. 3238 del 2025; Cons. Stato n. 8530 del 2024). Nella sentenza gravata manca, infine, qualsiasi indicazione sugli ulteriori giudizi connessi invocati a sostegno della compensazione.
L’appello è pertanto accolto. Il Collegio liquida le spese del primo grado in € 500,00 e quelle del grado di appello in € 300,00, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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