Estorsione e non truffa se il male minacciato proviene dall’agente (Cass. pen. Sez. VII n. 36404 del 15.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di estorsione, e non di truffa aggravata, la minaccia di un male, indifferentemente reale o immaginario, quando il suo verificarsi dipende effettivamente dalla volontà dell’agente o è dalla persona offesa percepito come a lui riferibile. Identico è l’effetto coercitivo sulla vittima, che agisce con volontà coartata e non semplicemente manipolata. La truffa cd. vessatoria ricorre invece quando la vittima si determina all’atto dispositivo per effetto di un inganno che le fa erroneamente ritenere il male non proveniente dall’agente. Il motivo che introduce in cassazione un profilo non dedotto in appello è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., e l’inammissibilità del ricorso originario si estende ai motivi aggiunti e alle memorie difensive.

Il Fatto

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 23.01.2026, confermava la condanna del ricorrente per il delitto di estorsione aggravata. All’imputato si contestava di aver prospettato ai familiari di una persona defunta la mancata restituzione della salma trafugata dal cimitero, qualora non fosse stato pagato un riscatto, pur non avendo in realtà la disponibilità della bara.

Il condannato proponeva ricorso per cassazione articolando quattro motivi, tra cui la qualificazione giuridica dei fatti in termini di truffa anziché di estorsione, il vizio di correlazione tra accusa e sentenza, la mancata applicazione della disciplina del concorso anomalo e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Depositava inoltre una memoria con cui chiedeva la rimessione degli atti al Presidente della Corte per l’assegnazione a sezione ordinaria.

La Motivazione della Corte

La Cassazione rileva anzitutto che tutti i motivi, tranne quello sul concorso anomalo, e il motivo esposto nella memoria sono privi di specificità, perché riproduttivi di censure già vagliate e disattese dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici.

Il nucleo del provvedimento è la distinzione tra estorsione e truffa. Richiamando Sez. 2, n. 21974 del 18.04.2017, la Corte ribadisce che la minaccia di un male, reale o immaginario, integra l’estorsione, perché identico è l’effetto coercitivo sul soggetto passivo. La sentenza impugnata ha adeguatamente evidenziato lo stato d’animo della vittima, posta di fronte a una condizione priva di alternative, e il fatto che il danno minacciato proveniva dallo stesso imputato.

Sul punto la Corte richiama anche Sez. 2, n. 11154 del 13.03.2026, secondo cui la truffa vessatoria ricorre quando la vittima si determina all’atto dispositivo per effetto di un inganno che le fa erroneamente ritenere il male non proveniente dall’agente o di dover eseguire un ordine dell’Autorità. Nel caso esaminato la condotta resta pertanto sussunta nell’estorsione.

È del pari aspecifica, in quanto reiterativa, la doglianza sul difetto di correlazione tra accusa e sentenza. Il motivo sul concorso anomalo è invece inammissibile, perché non previamente dedotto come motivo di appello ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Il diniego delle attenuanti generiche costituisce giudizio di fatto insindacabile, ove motivato, come avvenuto nel caso di specie.

Infine, la Corte precisa che l’inammissibilità del ricorso si estende ai motivi aggiunti e alle memorie, non potendo essere tardivamente sanato il vizio radicale dell’impugnazione originaria, richiamando Sez. 5, n. 8439 del 24.01.2020. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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