Inammissibile il ricorso che chiede una nuova valutazione della pena (Cass. pen. Sez. VII n. 32099 del 26.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, come per la fissazione della pena base, in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen. È pertanto inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri a una nuova valutazione della congruità della pena, quando la sua determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato per il reato di cui all’art. 628, commi 2 e 3, cod. pen., con l’aggravante dell’aver commesso il fatto con più persone riunite. La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 26/09/2023, ha confermato la decisione di primo grado.

Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo: il vizio di motivazione per omessa valutazione dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen. nella quantificazione del trattamento sanzionatorio e per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alla contestata aggravante.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il motivo è stato ritenuto totalmente reiterativo e privo di confronto con la motivazione della sentenza impugnata, oltre che manifestamente infondato.

Il Collegio ha ribadito il principio secondo cui la graduazione della pena, compresa la valutazione degli aumenti e delle diminuzioni per le circostanze, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito. Questi la esercita, al pari della fissazione della pena base, in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen.

Ne deriva che è inammissibile la censura che, in sede di legittimità, tenda a una nuova valutazione della congruità della pena, quando la determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e risulti sorretta da sufficiente motivazione. La Corte ha richiamato sul punto Sez. 2 n. 17347 del 26/01/2021, Sez. 3 n. 6877 del 26/10/2016, Sez. 5 n. 5582 del 30/09/2013 e Sez. 3 n. 1182 del 17/10/2007.

Nel caso concreto, i giudici di merito avevano motivato adeguatamente il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche rispetto all’aggravante, evidenziando l’assenza di ragioni idonee a giustificarla e la totale mancanza di allegazione difensiva sul punto. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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