Revoca di diritto della sospensione condizionale e aggravante dell’ingente quantità (Cass. pen. Sez. IV n. 34692 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sospensione condizionale della pena, il potere del giudice di appello di revocare di ufficio il beneficio concesso in primo grado non si fonda sull’art. 164, quarto comma, cod. pen., che disciplina la revoca per concessione illegittima, ma sull’art. 168 cod. pen., che impone la revoca di diritto quando l’imputato abbia commesso un altro delitto nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza di concessione. L’aggravante dell’ingente quantità di stupefacente ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 non opera in modo automatico e il giudice di merito deve esporre i parametri di giudizio adottati, in coerenza con i criteri dettati dalle Sezioni Unite n. 36258 del 25.05.2012, Biondi, fondati sul rapporto tra principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile. In sede di legittimità non sono ammesse la rilettura delle prove né la doglianza di travisamento dei fatti che non indichi in concreto l’alterazione delle evidenze fattuali e la prova contraria decisiva.

Il Fatto

Due imputati erano stati condannati per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto un rilevante quantitativo di marijuana e di hashish, in parte custodito in un frigorifero e in parte in auto. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 14.11.2024, aveva confermato la condanna, ritenendo il ruolo di corriere di uno dei due e la compartecipazione consapevole dell’altro, e aveva revocato a uno dei ricorrenti la sospensione condizionale in precedenza concessa.

Entrambi hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione sul ruolo soggettivo, omessa assunzione di prova decisiva, mancata analisi tossicologica dell’intero quantitativo sequestrato, illegittimità della revoca del beneficio, esclusione dell’attenuante ex art. 114 cod. pen. e mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche. La questione centrale investe i limiti del giudizio di legittimità e il corretto fondamento normativo della revoca.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto i limiti del proprio sindacato. I motivi che si risolvono in una rilettura del materiale probatorio sono inammissibili, perché la rivalutazione delle prove raccolte non è consentita in sede di legittimità. Quanto alla lamentata mancata assunzione di una prova decisiva, il Collegio rileva che il ricorso non indica in concreto quale prova sarebbe stata omessa né quale ne sarebbe la forza significante; decisivo è che si sia proceduto con rito abbreviato non condizionato, senza alcuna richiesta di integrazione probatoria nemmeno in appello.

Sull’aggravante dell’ingente quantità, la Corte chiarisce che la valutazione è rimessa al giudice di merito, il quale deve esporre i parametri di giudizio tenendo conto del caso concreto e dell’esito delle analisi. La motivazione impugnata si è mossa in linea con Sezioni Unite n. 36258 del 25.05.2012, Biondi, che fonda i criteri sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile. Il quantitativo accertato supera di gran lunga la soglia delle 4.000 volte il valore massimo in milligrammi per le droghe leggere, ex d.m. 11 aprile 2016, con conseguente integrazione della circostanza.

Sul punto più delicato, la Corte rileva che la difesa costruisce una forzatura logica pretendendo di collegare il potere del giudice di appello a quello del giudice dell’esecuzione. Il richiamo all’art. 164, quarto comma, cod. pen. è inconferente: la sentenza applica l’art. 168 cod. pen., che impone la revoca di diritto quando l’imputato ha commesso un altro delitto nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza di concessione, essendo il precedente provvedimento divenuto irrevocabile.

Quanto alla posizione del secondo ricorrente, la Corte esclude l’attenuante ex art. 114 cod. pen. osservando che il motivo è intrinsecamente contraddittorio: prospetta una connivenza non punibile e insieme censura la motivazione che nega la partecipazione di minima importanza. Il ruolo dell’imputato non va valutato su un singolo frammento, ma nell’economia criminale della detenzione di un ingente quantitativo, compatibile solo con rapporti affidabili nel mercato degli stupefacenti. Il motivo sulla comparazione tra circostanze è inammissibile, perché non critica il percorso logico ma invoca una rivalutazione della gravità dei fatti. I ricorsi sono rigettati con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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