Inammissibile il ricorso per estorsione aggravata dal metodo mafioso (Cass. pen. Sez. 2 n. 19102 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso un’ordinanza cautelare personale è inammissibile quando è volto a ottenere una non consentita rivalutazione degli elementi indiziari e dei fatti già esaminati dal giudice di merito, la cui motivazione non presenti manifeste illogicità secondo i canoni della logica e i principi di diritto. In tema di reati commessi con finalità estorsive, la minaccia di ricorrere alla forza intimidatrice di un’organizzazione mafiosa, evocando la capacità di condizionamento del sodalizio, integra l’aggravante del metodo mafioso di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., che ha natura oggettiva e si estende anche ai concorrenti che non rivestano la qualità di partecipe.

Il Fatto

Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame, confermava l’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato, ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per il reato di tentata estorsione continuata e aggravata, commesso in concorso con un coindagato ai danni della persona offesa. La condotta contestata, protrattasi per alcuni mesi, consisteva in plurime minacce volte a impedire alla vittima di acquisire la gestione di un distributore di carburante e a costringerla al versamento di una somma di denaro per assentire l’apertura dell’impianto.

Avverso l’ordinanza del riesame, il difensore dell’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di doglianza concernenti: la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa; la mancata riqualificazione del fatto nel meno grave reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la sussistenza delle aggravanti del metodo e dell’agevolazione mafiosa; la carenza motivazionale in ordine alla sussistenza e all’attualità delle esigenze cautelari.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente ribadito i limiti del sindacato di legittimità sui provvedimenti restrittivi della libertà personale, richiamando il principio per cui il ricorso è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non anche quando propone censure che si risolvano in una diversa valutazione delle risultanze esaminate dal giudice di merito. Il controllo di logicità deve rimanere all’interno del provvedimento impugnato, senza possibilità di procedere a una nuova valutazione degli elementi indiziari.

Con riferimento al primo motivo, la Corte ha ritenuto che le censure sull’attendibilità della persona offesa fossero volte a ottenere una non consentita lettura alternativa delle risultanze investigative. Ha inoltre precisato che la valutazione della credibilità della persona offesa costituisce una questione di fatto, non rivalutabile in sede di legittimità salvo manifeste contraddizioni. Nel caso di specie, il Tribunale del riesame aveva fornito una motivazione esaustiva, valorizzando numerosi riscontri alle dichiarazioni della vittima, tra cui conversazioni intercettate, immagini di videosorveglianza e dichiarazioni di un dirigente della società.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso la riqualificazione del fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, richiamando il principio per cui tale delitto si differenzia dall’estorsione per l’elemento psicologico: nel primo caso l’agente agisce nella ragionevole convinzione di esercitare un proprio diritto, nel secondo nella piena consapevolezza dell’ingiustizia della pretesa. Nel caso in esame, la pretesa avanzata era arbitraria e sfornita di fondamento giuridico, essendo esercitata in base a una presunta signoria mafiosa sulla zona. La Corte ha inoltre richiamato il principio delle Sezioni Unite “Filardo”, secondo cui il reato di ragion fattasi ha natura di reato proprio e il concorso del terzo è configurabile solo se questi si limita a offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire finalità ulteriori.

In ordine al terzo motivo, la Corte ha ritenuto manifestamente infondate le censure relative all’aggravante del metodo mafioso, chiarendo che per la sua configurazione è sufficiente una condotta che evochi la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso, ponendo la vittima in una condizione di soggezione più penetrante rispetto a quella derivante dall’agire di un delinquente comune. Le modalità della condotta tenuta dagli indagati, che avevano esplicitamente richiamato la necessità di “mettersi a posto” con la famiglia di un sodalizio ‘ndranghetistico locale, erano state correttamente valorizzate dai giudici di merito per affermare la sussistenza dell’aggravante, sia nella declinazione del metodo che dell’agevolazione mafiosa. La Corte ha infine ritenuto generica la censura sull’aggravante delle più persone riunite, formulata con riferimento alla non credibilità della persona offesa.

Da ultimo, la Corte ha giudicato manifestamente infondato il motivo concernente le esigenze cautelari, rilevando che il Tribunale aveva fornito una motivazione non illogica in ordine alla sussistenza del pericolo di reiterazione e all’inidoneità di misure meno afflittive, richiamando la gravità del fatto e il contesto di criminalità organizzata in cui si collocava l’azione estorsiva. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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