Estradizione e principio di specialità: annullato il consenso senza chiarimento sui fatti (Cass. pen. Sez. VI n. 17961 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di estradizione passiva, la verifica della doppia incriminabilità non richiede l’esatta corrispondenza tra la fattispecie astratta dell’ordinamento straniero e quella interna, essendo sufficiente che il fatto sia previsto come reato da entrambi gli ordinamenti. Tuttavia, la concessione dell’estradizione deve essere chiara e specifica in ordine ai fatti per i quali è richiesta, come qualificati giuridicamente nello Stato richiedente, al fine di garantire il rispetto del principio di specialità, che impedisce che l’estradato sia giudicato per fatti diversi, anteriori all’estradizione, rispetto a quelli indicati nel provvedimento. Il generico richiamo al rispetto del principio non è sufficiente ad assicurarlo in concreto, dovendo il giudice del rinvio chiarire se la consegna riguardi fatti sussumibili in una fattispecie associativa o solo il reato-fine, acquisendo se necessario ulteriori informazioni.
Il Fatto
Il Governo canadese aveva richiesto l’estradizione di un soggetto destinatario di due mandati di arresto internazionali emessi dalla Corte Superiore del Quebec: uno per i reati di “complotto finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti” e “traffico di sostanze stupefacenti”, l’altro per i reati di “aggressione con lesioni personali” e “aggressione a mano armata”. La Corte di appello di Roma, ritenendo sussistenti le condizioni, aveva disposto la consegna dell’estradando, qualificando i fatti come riconducibili alle fattispecie di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990.
Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione i difensori, deducendo plurimi motivi tra cui la genericità della contestazione e la violazione del principio di specialità. Si sosteneva, in particolare, che la Corte di appello avesse autorizzato l’estradizione anche per un reato associativo non richiesto, esponendo l’estradando al rischio di essere processato, in Canada, per fatti non oggetto della richiesta.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato le censure relative alla violazione dell’art. VII del Trattato di estradizione tra Italia e Canada, ritenendo che le informazioni aggiuntive trasmesse, da ultimo, in data 19 gennaio 2026, contenessero la puntuale indicazione della piattaforma indiziaria posta a base delle contestazioni. Ha altresì disatteso i rilievi concernenti l’indicazione dell’istituto penitenziario, ritenendo le assicurazioni fornite “congrue e puntuali” rispetto ad un pericolo generico e non specifico.
Con riferimento alla doppia incriminabilità, la Corte ha ribadito il principio per cui non è necessaria una perfetta corrispondenza tra le fattispecie, essendo sufficiente che i fatti siano previsti come reato in entrambi gli ordinamenti. Ha quindi ritenuto legittima l’astratta sussunzione della “conspiracy” canadese nella fattispecie associativa di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, ai fini della verifica del requisito.
Tuttavia, la Corte ha rilevato profili di contraddittorietà nella sentenza impugnata, emergendo incertezze sulla data di emissione del mandato, sul periodo di commissione dei reati e sulla qualificazione giuridica degli stessi. In particolare, il dispositivo conteneva un improprio richiamo al reato associativo, non risultando chiaro se l’estradizione fosse richiesta e concessa per fatti inquadrati in Canada nella partecipazione a un’organizzazione criminale o per il solo traffico di stupefacenti.
La Corte ha quindi affermato che la concessione dell’estradizione deve essere chiara sui fatti e sulla loro qualificazione giuridica nello Stato richiedente, non potendo essere rimessa al generico richiamo al rispetto del principio di specialità. Tale principio, infatti, presuppone che lo Stato richiedente non possa procedere per fatti diversi da quelli per i quali la consegna è stata consentita. L’annullamento con rinvio è stato disposto affinché altra Sezione della Corte di appello di Roma chiarisca la portata della richiesta estradizionale, se del caso acquisendo ulteriori informazioni dalle Autorità canadesi.
Nota della Redazione
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