Reati ambientali giudice può superare conclusioni perito con motivazione analitica (Cass. pen. Sez. III n. 37679 del 19.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di merito può disattendere le conclusioni del perito nominato d’ufficio e del consulente tecnico della difesa, purché dia conto in modo analitico delle ragioni del dissenso, contestando punto per punto gli esiti dell’elaborato tecnico e ancorando le proprie valutazioni al materiale istruttorio acquisito. Non è sufficiente, a fondare il ricorso per cassazione, dedurre la manifesta illogicità della motivazione o il vizio di motivazione con affermazioni generiche, che non si confrontino con il tessuto argomentativo della sentenza impugnata. In tal caso il ricorso è inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

Il Tribunale di Perugia, con sentenza del 7 aprile 2025, ha dichiarato un imputato colpevole delle contravvenzioni di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 29-quaterdecies, comma 3, lett. a) e b), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione di rifiuti. La condanna riguardava quattro contestazioni relative all’attività di una vetreria e all’operato di ARPA Umbria.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con due censure sovrapponibili la manifesta illogicità della motivazione e la violazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio. Il ricorrente lamentava che il giudice, dopo aver disposto perizia, se ne fosse discostato senza un’adeguata giustificazione scientifica, fondando il dissenso su affermazioni apodittiche.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. La motivazione della sentenza impugnata, osserva il Collegio, dà più che adeguato conto delle ragioni per cui il Tribunale non ha condiviso le conclusioni del perito, incaricato di valutare l’operato di ARPA Umbria, e quelle del consulente tecnico della difesa. La tesi su cui poggia l’intera impugnazione — secondo cui la sentenza avrebbe superato gli esiti peritali con affermazioni opinabili — non trova accoglimento.

La Corte sottolinea poi che la censura relativa ai quattro punti oggetto di condanna è del tutto generica, oltre che fondata su considerazioni di merito non consentite in sede di legittimità. L’impugnazione, per ciascun punto, si limita a riportare il contenuto della sentenza, senza un effettivo confronto argomentativo. In particolare, quanto ai diversi capi di imputazione, il ricorrente si limita a richiamare la motivazione del Tribunale e a individuare profili di arbitrarietà, ovvero a sostenere la mancata valutazione di un certificato di conformità e di campionamenti effettuati da personale ARPA. Argomenti di puro merito, dunque, preclusi in questa sede.

Il Collegio rileva inoltre che nessuna concreta censura è mossa alla parte della sentenza in cui il Tribunale ha analiticamente esposto le ragioni per cui le conclusioni del perito sono state ritenute non meritevoli di accoglimento. In ordine a ciascun episodio di reato, la sentenza ha individuato gli esiti dell’elaborato tecnico e li ha contestati, sviluppando punto per punto argomenti adeguati e approfonditi, risultanti dal materiale istruttorio acquisito, dunque non qualificabili come affermazioni apodittiche.

L’assenza di ogni effettivo confronto con la motivazione della sentenza, estremamente dettagliata e approfondita, priva il ricorso di un decisivo elemento costitutivo e ne impone la dichiarazione di inammissibilità. Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevata l’assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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