Il cessionario d’azienda può contestare i fatti sopravvenuti con l’impugnazione dell’intimazione di pagamento (Cass. civ. Sez. 5 n. 23059 del 11.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Con l’impugnazione dell’intimazione di pagamento non possono essere recuperate le censure che avrebbero dovuto essere proposte contro le pretese indicate negli atti presupposti. Tuttavia, nell’ipotesi di cartelle di pagamento emesse ai sensi dell’art. 68 d.lgs. n. 546/1992, il consolidamento della pretesa impositiva non è determinato dalla mancata impugnazione della cartella, ma dal provvedimento giurisdizionale sul quale si forma il giudicato. Le successive vicende processuali che interessano il titolo esecutivo di natura giudiziale devono essere valutate dal giudice tributario, il quale non può limitarsi a rimettere all’amministrazione il ricalcolo delle somme. Il cessionario d’azienda risponde in via sussidiaria delle obbligazioni tributarie della cedente nei limiti del valore dell’azienda o del ramo ceduto ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 472/1997.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento notificata alla società contribuente in qualità di cessionaria del ramo d’azienda della società cedente, relativamente a cartelle emesse ai sensi dell’art. 68 d.lgs. n. 546/1992 in seguito a sentenze di primo e secondo grado. Il giudice di seconde cure rigettava l’appello reputando le contestazioni di merito irretrattabili, in quanto fondate su cartelle di pagamento non impugnate e non più impugnabili, pur dando atto della sopravvenienza di una sentenza che aveva parzialmente annullato uno degli accertamenti sottesi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente escluso la sussistenza di presupposti per il rinvio della causa, rilevando come il mandato al difensore originario fosse ancora efficace, non essendo intervenuta rinuncia né revoca, e come l’incompatibilità temporanea dichiarata non integrasse gli estremi della sopravvenienza imprevedibile. Ha inoltre escluso l’interruzione del giudizio per effetto del sopravvenuto fallimento della ricorrente, intervenuto in data successiva all’instaurazione del giudizio di legittimità.
Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto infondata la censura relativa al difetto di notifica delle cartelle di pagamento, trattandosi di eccezione che avrebbe dovuto essere prospettata nel ricorso introduttivo, considerata l’indicazione della data di notifica contenuta nell’atto impugnato, senza possibilità di recupero attraverso la violazione dell’art. 115 c.p.c.
Il motivo è stato invece ritenuto fondato nella parte in cui censura la mancata valutazione dei fatti estintivi sopravvenuti. Quando la cartella è emessa ai sensi dell’art. 68 d.lgs. n. 546/1992, ossia in pendenza di giudizio, la mancata impugnazione non è dirimente: è il provvedimento giurisdizionale a essere decisivo ai fini del consolidamento della pretesa. L’intimazione di pagamento deve tenere conto delle successive vicende processuali che interessano il titolo esecutivo di natura giudiziale e il giudice tributario è tenuto a verificarne l’impatto sul quantum, non potendo limitarsi a invitare l’amministrazione a rieseguire i calcoli.
La Corte ha inoltre riconosciuto fondata la censura relativa alla violazione dell’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 472/1997, affermando che il cessionario risponde nei limiti del valore del ramo d’azienda ceduto e che l’intimazione che ricalca pedissequamente il ruolo non può eludere tale limite. È stata invece ritenuta infondata la contestazione sull’incapienza patrimoniale della cedente, trattandosi di valutazione di fatto, mentre il secondo motivo di ricorso è stato dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile, configurandosi come richiesta di rivalutazione del materiale probatorio.
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Nota della Redazione
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