Etilometro, onere di allegazione sull’imputato per contestare la revisione (Cass. pen. Sez. VII n. 36509 del 16.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La verifica processuale del rispetto delle prescrizioni dell’art. 379 reg. esec. cod. strada in materia di etilometro deve essere sollecitata dall’imputato, sul quale grava un onere di allegazione volto a contestare la validità dell’accertamento eseguito. Tale onere non si esaurisce nella mera richiesta di conoscere i dati relativi all’omologazione e alla revisione periodica dello strumento, ma richiede l’allegazione di un qualche elemento concreto che possa far dubitare del corretto funzionamento dell’apparecchio. La motivazione del giudice di merito che, su tale base, ritenga generica la contestazione difensiva è immune da vizi. Non sono inoltre deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato la sentenza con cui la Corte d’appello di Napoli ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), commi 2-bis e 2-sexies d.lgs. n. 285/1992, per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico particolarmente elevato e con aggravante.
Davanti alla Corte di legittimità il condannato ha dedotto, tra l’altro, il vizio di motivazione per il mancato accertamento sul corretto funzionamento dell’etilometro, la contestazione dell’aggravante dell’incidente stradale e l’omessa pronuncia di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte d’appello aveva già esaminato e disatteso le censure sulla funzionalità dell’apparecchio.
La Motivazione della Corte
Il primo e il terzo motivo sono dichiarati non consentiti, perché riproduttivi di una censura già adeguatamente vagliata e disattesa dal giudice di appello. I giudici di merito avevano osservato che la difesa si era limitata a contestare in modo generico la corretta funzionalità dell’apparecchio, senza offrire alcun elemento a sostegno.
La Suprema Corte ritiene quella motivazione del tutto rispettosa dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la verifica processuale del rispetto delle prescrizioni dell’art. 379 reg. esec. cod. strada deve essere sollecitata dall’imputato. Su di lui grava un onere di allegazione volto a contestare la validità dell’accertamento eseguito.
Il Collegio precisa il contenuto di tale onere: esso non può risolversi nella mera richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all’omologazione e alla revisione periodica dello strumento, ma deve concretizzarsi nell’allegazione di un qualche dato che possa far dubitare che l’omologazione o la revisione siano effettivamente avvenute. A sostegno richiama Sez. 4 n. 33978 del 17/03/2021, Sez. 4 n. 3939 del 12/01/2021 e Sez. 4 n. 35951 del 25/11/2020.
Il secondo e il quarto motivo sono dichiarati inammissibili perché non dedotti in appello. La Corte ribadisce che non sono deducibili con il ricorso questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, per evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato un provvedimento su un punto rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione, essendo stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. richiama sul punto Sez. 2 n. 29707 del 08/03/2017, Sez. 2 n. 34044 del 20/11/2020, Sez. 3 n. 27256 del 23/07/2020 e Sez. 2 n. 46765 del 09/12/2021.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo ragioni di esonero ai sensi di Corte cost. n. 186 del 13.06.2000.
Nota della Redazione
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