Utilizzabilità dichiarazioni autoaccusatorie e acquisizione consensuale prova di resistenza (Cass. pen. Sez. 3 n. 14229 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità di una prova dalla quale siano stati desunti elementi a carico, il motivo deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, essendo necessario valutare se le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento. Le dichiarazioni autoaccusatorie rese dal soggetto indagato nell’immediatezza dei fatti e contenute in atti acquisiti al fascicolo del dibattimento con il consenso delle parti sono legittimamente utilizzabili, non ostandovi i divieti di lettura di cui all’art. 514 cod. proc. pen., salvo che gli atti siano affetti da inutilizzabilità cosiddetta patologica, derivante da assunzione contra legem. Il consenso all’acquisizione può essere validamente prestato anche dal difensore, di fiducia o d’ufficio. In tema di reati commessi a far data dal 1 gennaio 2020, il corso della prescrizione cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 161-bis cod. pen.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 17 giugno 2025, confermava la pronuncia del Tribunale di Palermo, che aveva dichiarato l’imputato responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 110 cod. pen., in relazione all’art. 256, comma 1, lett. b), d.lgs n. 152/2006, condannandolo alla pena di mesi sei di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda. L’imputato era stato sorpreso mentre scaricava rifiuti speciali pericolosi in un locale nella sua disponibilità e proponeva ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi: l’inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria; la mancata valutazione della prescrizione; l’illegittimo diniego delle circostanze attenuanti generiche; l’erroneo rigetto dell’istanza di rinnovazione istruttoria.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, ritenendolo generico e manifestamente infondato. Ha richiamato l’orientamento consolidato per cui il motivo che deduce l’inutilizzabilità di una prova deve superare la prova di resistenza: la censura è priva di specificità se non prospetta l’eventuale influenza decisiva degli elementi asseritamente inutilizzabili sulla complessiva motivazione, basata essenzialmente sulle dichiarazioni degli operanti che avevano sorpreso l’imputato nell’atto di scaricare i rifiuti e avevano constatato la presenza di una ingente quantità di materiale accatastato e di sversamenti di oli e vernici.
La Corte ha inoltre precisato che le dichiarazioni rese all’imputato agli operanti e inserite nella relazione di servizio erano state acquisite al fascicolo del dibattimento con il consenso espresso della difesa, il che ne rende pienamente legittimo l’utilizzo processuale. Sono pienamente utilizzabili le dichiarazioni autoaccusatorie spontaneamente rese nell’immediatezza dei fatti se l’atto che le include è stato acquisito su accordo delle parti, salvo che sia configurabile una inutilizzabilità cosiddetta patologica, derivante da un’assunzione contra legem. Il consenso può essere validamente prestato anche dal difensore, senza che rilevi la circostanza che all’acquisizione abbia acconsentito il difensore e non l’imputato personalmente.
Quanto alla censura relativa all’occasionalità della condotta, la Corte ha rammentato che il reato di cui all’art. 256, comma 1, d.lgs n. 152/2006 è reato istantaneo, essendo sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative, purché costituisca una “attività” e non sia assolutamente occasionale; la non occasionalità può essere desunta da indici quali il dato ponderale dei rifiuti, la loro natura e la necessità di un veicolo adeguato.
Il secondo motivo è stato rigettato in quanto la difesa non aveva considerato che, trattandosi di reato commesso dopo il 1 gennaio 2020, trova applicazione l’art. 161-bis cod. pen., introdotto dalla legge n. 134/2021: il corso della prescrizione (termine massimo di anni cinque) è cessato definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado del 5 dicembre 2023. Quanto all’improcedibilità di cui all’art. 344-bis cod. proc. pen., la stessa opererebbe solo in una data successiva, non rilevante nel caso di specie.
Il terzo motivo è stato ritenuto infondato, in quanto la concessione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo, e la motivazione del diniego può fondarsi su elementi ritenuti decisivi quali la gravità del fatto e la personalità negativa dell’imputato, emergente dal certificato penale. Infine, il quarto motivo è stato respinto, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato la non necessità di disporre l’escussione del teste, essendo la rinnovazione istruttoria in appello evenienza eccezionale, subordinata alla valutazione di assoluta indispensabilità.
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Nota della Redazione
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