Evasione e particolare tenuità: rilevano le condotte successive del reo (Cass. pen. Sez. VI n. 34408 del 24.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della verifica dei presupposti della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudice deve valutare anche le condotte successive al reato, secondo l’art. 131-bis, primo comma, cod. pen., come novellato dal d.lgs. n. 150/2022. L’abitualità richiesta dalla norma sussiste quando l’autore abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente, sia di particolare tenuità. Il giudice di merito deve quindi considerare le ulteriori condotte illecite accertabili in via incidentale, ancorché oggetto di separato giudizio, senza che ciò integri violazione del giudicato o del contraddittorio. La Corte territoriale che ometta tale valutazione incorre in vizio di motivazione.
Il Fatto
La Corte di appello di Genova, in riforma della sentenza del Tribunale di Savona, aveva assolto l’imputato dal reato di evasione perché il fatto, commesso da persona non punibile, era di particolare tenuità ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. L’imputato, detenuto agli arresti domiciliari, si era allontanato dal domicilio coatto percorrendo circa 18 km; a ridosso dei fatti, era stato condannato con sentenza definitiva per due ulteriori episodi di evasione.
Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Genova ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione e la violazione di legge, in quanto la Corte territoriale non avrebbe considerato la non tenuità dell’offesa e l’abitualità della condotta desumibile dalle successive condanne.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione penale ha accolto il ricorso. Il nodo giuridico attiene all’ambito della valutazione demandata al giudice ai fini della causa di non punibilità: occorre stabilire se, per escludere la particolare tenuità, rilevino anche i fatti successivi al reato per cui si procede, sebbene accertati in altro giudizio.
La Corte muove dal quadro normativo introdotto dalla riforma Cartabia. L’art. 131-bis, primo comma, cod. pen. dispone che la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. Il dato normativo attribuisce rilievo, ai fini dei presupposti applicativi, anche alla condotta posta in essere successivamente al reato.
Il terzo comma della medesima disposizione definisce l’abitualità: essa ricorre anche quando l’autore abbia commesso più reati della stessa indole, purché ciascun fatto non sia isolatamente considerato, ovvero quando si tratti di reati a condotte plurime, abituali e reiterate.
Su queste basi, la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avrebbe dovuto valutare la condanna riportata dall’imputato, successivamente al delitto per cui si procede, per due ulteriori episodi di evasione. A sostegno richiama i principi della giurisprudenza di legittimità: da un lato, Sezioni Unite n. 13681 del 25.02.2016, quanto alla commissione di almeno due illeciti ulteriori rispetto a quello esaminato; dall’altro, Sez. IV n. 14073 del 05.03.2023, quanto alla rilevanza di due ulteriori reati della stessa indole, successivi e incidentalmente accertabili dal giudice procedente.
Non essendosi la Corte distrettuale attenuta a tali principi, la sentenza è stata annullata con rinvio per nuovo esame in punto di verifica dei presupposti della causa di non punibilità.
Nota della Redazione
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