Fallimento della mandataria di ATI e quota del credito riscuotibile dal curatore (Cass. civ. Sez. I n. 5278 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di fallimento della società capogruppo, costituita mandataria di un’associazione temporanea di imprese di tipo orizzontale ai sensi dell’art. 23, ottavo comma, d.lgs. n. 406/1991, determina lo scioglimento del rapporto di mandato ai sensi dell’art. 78 legge fallimentare. Ne consegue che la curatela è legittimata a riscuotere dall’amministrazione appaltatrice il corrispettivo per l’esecuzione dell’appalto solo per la quota corrispondente alla parte dei lavori la cui realizzazione, in base all’accordo di associazione, era di spettanza dell’impresa poi fallita. Ai sensi dell’art. 95, secondo comma, d.P.R. n. 554/1999, l’impresa mandataria deve possedere i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi in misura maggioritaria, sicché, in un raggruppamento composto da due sole imprese, la quota di partecipazione della mandataria non può essere inferiore al 50,01%. Tale previsione, correlata all’obbligo di eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione (art. 93, quarto comma, d.P.R. n. 554/1999), consente di desumere in via presuntiva l’entità del credito vantato dalla curatela, senza che quest’ultima sia onerata di una specifica prova.
Il Fatto
Il curatore del fallimento di un imprenditore individuale, già mandatario di un’associazione temporanea di imprese aggiudicataria di un appalto di opere pubbliche, intimava al Comune un atto di precetto per il pagamento di una somma dovuta in forza di una sentenza di appello passata in giudicato. Il Comune proponeva opposizione, deducendo che il fallimento aveva determinato lo scioglimento dell’ATI e che il curatore dell’impresa mandataria non era legittimato alla riscossione dell’intero credito, fondato su un titolo esecutivo formatosi in favore del raggruppamento. Il Tribunale accoglieva parzialmente l’opposizione, riconoscendo al curatore il diritto di riscuotere solo la metà dell’importo, assumendo una presunta partecipazione paritaria delle due imprese. La Corte d’Appello, invece, accoglieva il gravame del Comune e annullava integralmente il precetto, ritenendo che il curatore non avesse fornito la prova dell’entità del proprio diritto di credito.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del curatore, censurando la sentenza impugnata per violazione dell’art. 95, secondo comma, d.P.R. n. 554/1999 e dell’art. 37, tredicesimo comma, d.lgs. n. 163/2006, nonché per omesso esame di un fatto decisivo. I giudici di legittimità hanno preliminarmente ricordato che, in caso di fallimento della mandataria di un’ATI, la curatela è legittimata a riscuotere dal committente solo la quota del credito corrispondente ai lavori di spettanza dell’impresa fallita, come già affermato da Cass. n. 973/2017 e Cass. n. 25368/2008.
Il punto centrale della decisione riguarda la portata della norma regolamentare che impone alla mandataria di possedere i requisiti di qualificazione in misura maggioritaria. La Corte ha rilevato che, nel caso di un’ATI composta da due sole imprese, la mandataria doveva detenere i requisiti in misura almeno pari al 50,01%, non essendo configurabile una partecipazione paritaria. Tale requisito di qualificazione, come chiarito dal Consiglio di Stato nella pronuncia n. 6363/2007 richiamata in motivazione, si fonda sul principio di corrispondenza tra quote di qualificazione, quote di partecipazione e quote di esecuzione dei lavori. Il dato normativo non può essere superato dall’autonomia privata, essendo nullo il patto che non rispecchi la percentuale di partecipazione indicata in sede di offerta, in forza dell’art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 e della sua interpretazione fornita da Cass. n. 28978/2019.
Sulla base di tali premesse, la Corte ha escluso che la curatela fosse gravata da un onere probatorio specifico in ordine alla misura della propria partecipazione, poiché quest’ultima è desumibile in via presuntiva dalle stesse prescrizioni normative. La presunzione non è quella, errata, della partecipazione paritaria bensì quella, legale, della partecipazione maggioritaria della mandataria in misura non inferiore al 50,01%, con la conseguente corrispondente percentuale di lavori eseguiti e di credito vantato. In accoglimento del motivo, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese.
Nota della Redazione
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