Commisurazione della pena e discrezionalità vincolata del giudice di merito (Cass. pen. Sez. V n. 26768 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La commisurazione della pena costituisce espressione di una discrezionalità vincolata, non già di un potere arbitrario. Il giudice di merito deve calibrare il quantum sanzionatorio sulla concreta gravità oggettiva e soggettiva del fatto, secondo i parametri dell’art. 133 cod. pen., entro i limiti edittali e nel rispetto del principio di proporzionalità desunto dagli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. La scelta sanzionatoria richiede una motivazione tanto più intensa quanto minore è l’incidenza del beneficio riconosciuto sulla determinazione della pena in concreto. In sede di legittimità il relativo sindacato resta circoscritto ai soli casi di superamento della cornice edittale, di arbitrio o di ragionamento illogico.
Il Fatto
Il ricorrente era stato ritenuto responsabile del reato di tentato omicidio e di reati connessi, consumati mediante l’investimento volontario della vittima a bordo di un furgone provento di furto, poi dato alle fiamme. La Corte d’appello, in sede di rinvio, aveva escluso la circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa e rideterminato la pena.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, censurando la violazione dell’art. 133 cod. pen. e l’illogicità della motivazione: l’esclusione dell’aggravante avrebbe dovuto condurre a una più consistente riduzione del trattamento sanzionatorio, del quale si denunciava il carattere manifestamente irragionevole per eccesso, anche in rapporto alla finalità rieducativa e al buon esito del percorso detentivo.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il percorso sanzionatorio: la sentenza di primo grado aveva determinato una pena complessiva di anni quindici di reclusione, valorizzando le modalità del fatto e l’inserimento dello stesso in un contesto mafioso; la sentenza impugnata, esclusa l’aggravante, ha fissato una nuova pena base e una diversa misura degli aumenti per i reati in continuazione, pervenendo a una pena inferiore.
Secondo la Corte il ricorrente si limita a sollecitare una più benevola valutazione degli stessi elementi già bilanciati dai giudici di merito. La commisurazione della pena e la disciplina degli artt. 132 e 133 cod. pen. costituiscono il nucleo della discrezionalità penale, che va intesa come necessariamente vincolata: oltre alla cornice edittale, operano limiti interni fissati dall’art. 133 cod. pen. e un limite processuale rappresentato dall’obbligo di motivazione.
Richiamando la giurisprudenza costituzionale, la Corte sottolinea che il principio di proporzionalità esige una pena adeguatamente calibrata non solo sul contenuto di offensività del fatto, ma anche sul disvalore soggettivo espresso dal medesimo. Il giudice comune è tenuto a orientare in tal senso l’interpretazione e l’applicazione delle norme, secondo una lettura secundum constitutionem. Nello stesso solco si colloca l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 36072 del 2018 e, più di recente, delle Sezioni Unite n. 13783 del 2024.
La Corte ritiene che il contenimento della pena sia stato adeguatamente motivato: la Corte di rinvio ha posto l’accento su circostanze obiettive inerenti alla consumazione del reato, diverse da quelle valorizzate nei precedenti giudizi. Nel giudizio di legittimità il sindacato sul quantum è ammesso solo in caso di superamento dei limiti edittali o di ragionamento arbitrario o illogico, profili esclusi nella specie. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.