Falsa dichiarazione d’intenti e responsabilità IVA del cedente (Cass. civ. Sez. V n. 13697 del 16.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, nelle cessioni all’esportazione in regime di sospensione d’imposta ex art. 8 del d.P.R. n. 633 del 1972, ove la dichiarazione d’intenti si riveli ideologicamente falsa perché emessa da un soggetto privo del requisito di esportatore abituale, al cedente non è consentito avvalersi del limite di esecutività correlato a tale qualità. Il cedente risponde dell’imposta non assolta quando, anche in base a elementi presuntivi, disponga di elementi idonei a fargli sospettare l’esistenza di irregolarità, gravando su di lui un onere di diligenza che impone l’adozione di tutte le ragionevoli misure in proprio potere. La sola regolarità formale della dichiarazione ricevuta non esonera da responsabilità.

Il Fatto

La controversia riguarda un avviso di accertamento per IVA relativo all’anno d’imposta 2010, emesso nei confronti di una società di capitali in liquidazione, operante nel settore della vendita di automobili. L’accertamento muoveva dalla responsabilità del cedente per l’imposta evasa in relazione a cessioni effettuate in favore di acquirenti che, rilasciando una falsa dichiarazione d’intenti, non possedevano in realtà i requisiti per essere qualificati come esportatori abituali e per beneficiare degli acquisti in sospensione d’imposta.

La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società contribuente; la Commissione tributaria regionale, in riforma, aveva accolto l’appello dell’Amministrazione finanziaria, valorizzando la mancata diligenza del cedente e la sussistenza di elementi obiettivi di allarme. La società ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 8, primo comma, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che il regime di esenzione dovesse trovare applicazione per il solo fatto che il cedente avesse ottenuto dai cessionari regolari dichiarazioni d’intenti. Il secondo motivo lamentava, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo.

La Corte richiama la propria giurisprudenza, secondo cui, se la dichiarazione d’intenti è ideologicamente falsa, al cedente non è consentito l’esercizio fraudolento del diritto di valersi del limite di esecutività correlato alla qualità di esportatore abituale qualora, anche su base presuntiva, disponga di elementi tali da sospettare irregolarità. Il riferimento è a Cass. n. 14979 del 15/07/2020, conforme a Cass. n. 9586 del 05/04/2019, con richiamo alla motivazione di Cass. n. 34260 del 21/12/2019.

Poiché non era contestata la falsità delle dichiarazioni, la società non poteva andare esente da responsabilità per la sola regolarità formale dei documenti ricevuti. L’Amministrazione aveva allegato una serie di elementi presuntivi idonei a destare sospetti in un operatore economico esperto e diligente; sulla loro sufficienza, significatività e idoneità la Commissione tributaria regionale aveva espresso un convincimento di merito logico e congruamente motivato.

Ne deriva l’infondatezza del primo motivo, per la violazione dell’obbligo di diligenza, e l’inammissibilità del secondo, che mirava a contestare l’insufficienza della motivazione: sindacato non più consentito dopo la modifica dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come chiarito da Cass. Sez. Un. n. 8053 del 07/04/2014. La Corte ribadisce che spetta in via esclusiva al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento e scegliere tra le risultanze processuali quelle ritenute più idonee.

Il ricorso è dunque rigettato, con declaratoria dei presupposti processuali per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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