Autorizzazione preventiva e cure transfrontaliere: obbligo di valutazione clinica autonoma (TAR Sicilia n. 3952 del 29.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di assistenza sanitaria transfrontaliera, il diniego di rimborso delle spese per cure erogate all’estero, che si fondi esclusivamente sul carattere postumo della richiesta di autorizzazione preventiva senza alcuna indagine tecnico-scientifica sulla condizione clinica dell’assistito, è illegittimo. L’art. 56 TFUE e l’art. 8, paragrafo 2, della Direttiva 2011/24/UE, come interpretati dalla CGUE 23 settembre 2020, C-777/18, ostano a che si escluda il rimborso quando la persona assicurata, per ragioni connesse al suo stato di salute o all’urgenza delle cure, sia stata impossibilitata a richiedere l’autorizzazione o ad attenderne la decisione. L’onere valutativo grava sull’Amministrazione sanitaria, che non può ribaltarlo sull’assistito né pretendere documentazione sanitaria rilasciata necessariamente da struttura pubblica. Il D.Lgs. 38/2014 impone una motivazione rafforzata in caso di rifiuto, trattandosi di norme derogatorie ed eccezionali.
Il Fatto
La ricorrente, affetta dal 2010 da una grave patologia oncologica con metastasi, si sottoponeva a un consulto presso un dipartimento di oncologia che, in regime di attività intramoenia, escludeva l’indicazione chirurgica per l’elevato rischio di decesso. Recatasi all’estero, le veniva prescritto un intervento urgente, programmato a breve distanza. Contestualmente all’invio della richiesta di autorizzazione all’ASP, ella corrispondeva all’ospedale il costo della prestazione.
L’Azienda sanitaria respingeva l’istanza per difetto di autorizzazione preventiva. La ricorrente chiedeva l’annullamento in autotutela, qualificando la domanda anche come richiesta di rimborso in assistenza indiretta ai sensi del D.Lgs. n. 38/2014. L’ASP, recependo il parere della Commissione Sanitaria Regionale, confermava le ragioni ostative ravvisate nel carattere postumo della richiesta e nell’omessa allegazione di certificazione pubblica. Da qui il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio afferma anzitutto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, richiamando Cons. Stato n. 5861 del 2018 e Cons. Stato n. 6371 del 2020: il diniego di rimborso per cure transfrontaliere è esercizio di potere discrezionale attinente all’organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, restando irrilevante la natura incomprimibile del diritto coinvolto.
Nel merito, il primo motivo è rigettato. La richiesta difetta dell’antecedenza temporale rispetto alla prestazione: la distinzione tra percorso diagnostico e terapeutico non regge, poiché la visita chirurgica è prestazione propedeutica a quella operatoria. Nemmeno rileva il momento della prescrizione dell’intervento, essendo il pagamento contestuale alla richiesta di autorizzazione.
Il secondo motivo è invece accolto. L’obbligo di autorizzazione preventiva incontra un temperamento nell’art. 56 TFUE. La CGUE C-777/18 ha chiarito che il rimborso spetta quando l’assistito si trovava in una situazione che gli impediva di chiedere l’autorizzazione o di attenderne la decisione, per ragioni connesse allo stato di salute o all’urgenza delle cure: deroga applicabile sia all’assistenza diretta sia a quella indiretta, rendendo superfluo l’esatto inquadramento.
Gli elementi di causa — la diagnosi di sostanziale inoperabilità per elevato rischio di decesso e il carattere urgente dell’operazione — denotano una condizione grave e urgente, incompatibile con le tempistiche di ricovero nazionale. Tali elementi sono obliterati nel provvedimento impugnato, che ha omesso ogni valutazione sulla deroga e non ha spiegato perché non bastino a configurare una condizione clinica incompatibile con l’attesa. Non rileva che la diagnosi sia stata resa in attività intramoenia, potendo il paziente documentare la propria condizione con ogni mezzo. La valutazione pubblicistica compete all’Amministrazione tramite unità specialistiche, senza ribaltamento dell’onere sull’assistito.
Il ricorso è accolto ai fini del riesercizio del potere: ai sensi dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. non è possibile accertare la spettanza del bene della vita; l’ASP dovrà rivalutare in contraddittorio la documentazione, secondo il criterio della prognosi postuma. Spese compensate.
Nota della Redazione
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