Sopravvenuta assunzione e difetto di interesse: ricorso improcedibile (TAR Puglia n. 1191 del 18.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta soddisfazione dell’interesse sostanziale del ricorrente, realizzatasi medio tempore attraverso il provvedimento dell’amministrazione, determina la carenza di interesse alla decisione e l’improcedibilità del ricorso. L’accertamento va condotto in aderenza al principio dispositivo, che impone di recepire la prospettazione della parte circa l’esaurimento dell’interesse azionato. La declaratoria di improcedibilità presuppone che l’atto sopravvenuto renda sostanzialmente inutile l’annullamento dell’atto impugnato e la sua eliminazione dal mondo giuridico. Il giudice amministrativo dichiara l’improcedibilità ai sensi dell’art. 35 c.p.a., restando assorbita ogni altra questione. La compensazione delle spese di lite è giustificata dall’andamento complessivo del procedimento e del processo.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato la Determinazione n. 1177 del 6 novembre 2023, con cui il Dirigente della sezione Personale della Regione Puglia ha approvato i verbali e la graduatoria finale del concorso c.d. CUR NUE per l’assunzione di centoventisei unità, nonché la successiva Determinazione n. 1261 dell’1.12.2023, di rettifica della graduatoria. L’iniziativa giudiziale mirava alla correzione del punteggio assegnato e della collocazione in graduatoria, contestando in particolare il verbale n. 12 e i verbali n. 28-31 nella parte in cui la commissione aveva escluso la valutabilità dei titoli non dichiarati nella domanda, senza applicare il principio dell’assorbenza del titolo di studio superiore rispetto a quello inferiore.

Con ordinanza 12 febbraio 2024, n. 84, la sezione ha fissato la discussione del merito e disposto l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami. Nelle more, il ricorrente ha sottoscritto con la Regione il contratto di lavoro a tempo indeterminato del 20 febbraio 2024, con inquadramento nel profilo ambito.

La Motivazione della Corte

La Regione Puglia, costituitasi, ha eccepito l’avvenuta cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34 c.p.a., in ragione dell’intervenuta assunzione, e in subordine l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse ex art. 35 c.p.a., essendo sopraggiunto un atto che rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento del provvedimento impugnato.

Il ricorrente, con istanza depositata il 27 settembre 2024, ha ribadito di aver sottoscritto il contratto per il profilo cui aspirava e ha chiesto dichiararsi il sopravvenuto difetto di interesse a ottenere una pronuncia nel merito.

Il Tribunale ha quindi rilevato che l’assunzione nel profilo ambito esaurisce la pretesa sostanziale azionata. L’eventuale annullamento degli atti concorsuali non produrrebbe più alcuna utilità concreta per il ricorrente, essendo già conseguito il bene della vita richiesto.

La decisione si fonda sul principio dispositivo: la parte ha esplicitamente rinunciato alla pronuncia di merito, e il giudice non può che prendere atto dell’esaurimento dell’interesse. La declaratoria di improcedibilità assorbe ogni ulteriore questione, comprese quelle relative alla legittimità delle clausole del bando e dei verbali in tema di assorbenza del titolo superiore.

Quanto alle spese, la Corte ha disposto la compensazione, valorizzando l’andamento complessivo della vicenda procedimentale e processuale. Il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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