Raddoppio dei termini e presunzione di evasione: natura procedimentale e prova per presunzioni semplici (Cass. civ. Sez. 5 n. 7088 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presunzione di evasione di cui all’art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009, per gli investimenti e le attività finanziarie detenute in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, ha natura sostanziale e non ha efficacia retroattiva. Le previsioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter dello stesso articolo, che dispongono il raddoppio dei termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento, hanno invece natura procedimentale e soggiacciono al principio tempus regit actum, applicandosi anche ai periodi d’imposta anteriori alla loro entrata in vigore. Il raddoppio opera purché i termini ordinari non siano già scaduti, indipendentemente dall’applicabilità della presunzione legale: l’Amministrazione può comunque fondare l’accertamento sui medesimi fatti, qualificandoli come presunzioni semplici.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2003, relativo a un maggior reddito derivante da disponibilità finanziarie detenute in Paesi a fiscalità privilegiata. Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Modena, che rigettava il ricorso; la decisione veniva confermata dalla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna.
I giudici d’appello ritenevano l’avviso adeguatamente motivato e non configuravano la decadenza, applicando il raddoppio dei termini ex art. 12, comma 2-bis, d.l. n. 78/2009, ritenuto applicabile retroattivamente per il suo contenuto procedimentale. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha affrontato preliminarmente il primo motivo, con cui il ricorrente deduceva l’errata interpretazione dell’art. 12, d.l. n. 78/2009, sostenendo che sia la presunzione di evasione sia il raddoppio dei termini, avendo natura sostanziale, non potessero trovare applicazione retroattiva. Il motivo è stato ritenuto infondato perché confonde il regime di irretroattività del comma 2 con quello di retroattività del comma 2-bis.
Richiamando il consolidato orientamento espresso da Cass. n. 33084/2025 e Cass. n. 34129/2025, la Corte ha ribadito che la presunzione legale relativa di evasione ha natura sostanziale, mentre le norme sul raddoppio dei termini hanno natura procedimentale e si applicano anche ai periodi d’imposta antecedenti all’entrata in vigore della norma, sempre che i termini ordinari non siano già decorsi.
Con riferimento al secondo motivo, concernente la violazione dell’art. 43, d.p.r. n. 600/1973, la pronuncia ha precisato, in linea con Cass. n. 134/2026 e Cass. n. 15210/2024, che la ratio del raddoppio è quella di fornire strumenti più efficaci per contrastare l’allocazione di disponibilità in paradisi fiscali. L’inapplicabilità ratione temporis della presunzione legale non preclude l’accertamento: l’Amministrazione può ricorrere ai medesimi fatti sub specie di presunzione semplice. Nel caso di specie, l’obbligo dichiarativo sussistendo dal 1990, la ripresa a tassazione risultava legittima.
Il terzo motivo, sulla carenza motivazionale dell’avviso per la mancata riproduzione delle segnalazioni, è stato giudicato infondato, oltre che caratterizzato da profili di inammissibilità per violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., non avendo il ricorrente integralmente riprodotto l’atto impugnato. La Corte ha richiamato il principio per cui, nell’accertamento per relationem, l’obbligo di allegazione riguarda i soli atti non trascritti nella loro parte essenziale e il cui contenuto serva ad integrare la motivazione, come affermato da Cass. n. 2614/2016 e Cass. n. 24417/2018.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.