Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale sul rinnovo contrattuale (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 284 del 27.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi al giudice, potendo residuare un contrasto solo sulle spese di lite. In tal caso il giudice liquida le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale. Ove la sopravvenienza sia allegata da una sola parte e l’altra vi aderisca, l’apprezzamento del fatto non conduce a una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma a una declaratoria dell’esistenza del diritto azionato con sopravvenuto difetto di interesse per i profili ulteriori, per l’avvenuto soddisfacimento della pretesa. Sul rinnovo contrattuale del comparto Funzioni Centrali per il triennio 2016-2018, gli aumenti stipendiali hanno effetto sul trattamento di quiescenza alle scadenze previste, anche per il personale cessato dal servizio.
Il Fatto
Il ricorrente, ex dipendente del Ministero della Difesa in servizio fino al 31.12.2017 e collocato in quiescenza dal 01.01.2018 con pensione di anzianità, ha agito davanti alla Corte dei conti per ottenere la rideterminazione del trattamento previdenziale. L’INPS aveva liquidato la prestazione con valori stipendiali ancorati ai parametri contrattuali vigenti nel dicembre 2017, omettendo di applicare gli aumenti disposti dal CCNL del comparto Funzioni Centrali 2016-2018, siglato il 12.02.2018.
Parte ricorrente ha chiesto la condanna dell’Istituto alla riliquidazione con decorrenza originaria e alla scadenza del 01.03.2018, oltre differenze di rateo e interessi. Nel corso del giudizio l’INPS ha riliquidato la pensione con determina del 17.01.2024 e ha corrisposto le differenze arretrate con il cedolino di aprile 2024, chiedendo la cessazione della materia del contendere. Il CNA dell’Esercito, costituitosi, ha chiesto l’estromissione per aver alimentato la posizione assicurativa con i dati del cd. “ultimo miglio” già il 17.06.2022.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico esamina la richiesta di estromissione del CNA e la rigetta, in quanto l’amministrazione di appartenenza del ricorrente è legittimata passiva nel giudizio e ha partecipato al procedimento di erogazione della pensione.
Sul merito, l’INPS ha prodotto la determina di riliquidazione e il cedolino di aprile 2024, con cui ha pagato le differenze economiche sui ratei arretrati e ha adeguato la pensione. La Corte riprende il principio per cui la cessazione della materia del contendere si ha solo quando risulta acquisito che non sussiste più contestazione sul diritto sostanziale dedotto, quando sopravvengono fatti che eliminano le ragioni di contrasto e l’interesse al ricorso. La cessazione presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del mutamento e sottopongano conclusioni conformi, restando al più il contrasto sulle spese di lite. Il giudice richiama in particolare Cass. civ. Sez. II n. 21757 del 2021.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha espressamente aderito alla richiesta dell’INPS, onde la pronuncia di cessazione della materia del contendere è corretta. La rideterminazione del trattamento è dimostrata dalla documentazione depositata, che richiama l’applicazione del contratto conformemente ai dati comunicati dal CNA sin dal 17.06.2022.
Quanto alle spese, il giudice applica la soccombenza virtuale e le liquida in euro 500,00 a carico dell’INPS, che ha riliquidato la pensione solo dopo il deposito del ricorso, benché il CNA avesse trasmesso i dati corretti già il 17.06.2022, prima del ricorso. Dispone la distrazione in favore dei procuratori anticipatari e compensa le spese tra parte ricorrente e il Ministero della Difesa-CNA.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.