Falso certificato linguistico e diniego permesso UE: irrilevante assenza condanna penale (TAR Lazio n. 14752 del 10.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di immigrazione, la produzione di un certificato falso attestante il superamento del test di lingua italiana di livello A2 giustifica il diniego del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell’art. 9, comma 2-bis, d.lgs. n. 286/1998. L’Amministrazione può valutare autonomamente l’attendibilità degli atti e negare il titolo ove ne ritenga la non veridicità, senza che sia necessaria una sentenza penale definitiva di condanna. La mancata apertura o la definizione del procedimento penale con archiviazione per particolare tenuità del fatto non incide sulla legittimità del diniego. La presentazione di documentazione falsa a sostegno dell’istanza comporta l’inammissibilità della domanda, quale specificazione del principio di decadenza dai benefici conseguiti con dichiarazioni non veritiere.

Il Fatto

Il ricorrente chiedeva alla Questura di Roma il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. A corredo dell’istanza produceva un attestato di superamento del test di lingua italiana di livello A2, rilasciato da un ateneo per stranieri. A seguito di controlli, l’ente certificatore disconosceva il documento: alla matricola indicata corrispondeva un altro nominativo.

La Questura adottava quindi il decreto di diniego, richiamando l’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 286/1998 e l’art. 75 d.P.R. n. 445/2000. L’interessato impugnava il provvedimento davanti al TAR Lazio, deducendo la propria buona fede, l’assenza di un accertamento penale del falso e il possesso di altra certificazione linguistica prodotta in sede di memorie ex art. 10-bis l. n. 241/1990.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo muovendo dall’art. 9, comma 2-bis, d.lgs. n. 286/1998, che subordina il rilascio del titolo al superamento del test di conoscenza della lingua italiana. Nel caso concreto l’attestato prodotto risultava disconosciuto dall’ente certificatore, con indicazione di una matricola riferita a soggetto diverso.

Il ricorrente si limitava a sostenere che la Questura non avrebbe provato la falsità e che questa non era stata accertata in sede penale. Per il TAR tali argomentazioni non scalfiscono gli accertamenti istruttori: l’Amministrazione aveva acquisito la nota del centro per la valutazione e le certificazioni linguistiche, e l’interessato non ha offerto alcun elemento idoneo a contestarne la veridicità. La mancata apertura di un procedimento penale è quindi ininfluente.

Quanto alla certificazione alternativa, il Collegio rileva che essa attesta un livello A1, inferiore a quello minimo richiesto (A2), a prescindere dai profili di conformità con il d.m. 4 giugno 2010. Il requisito di legge difetta, dunque, già sul piano sostanziale.

Il TAR richiama il principio secondo cui la produzione di atti contraffatti è di per sé motivo idoneo e sufficiente a giustificare il diniego. L’autorità amministrativa può procedere a una autonoma valutazione dell’attendibilità degli atti, non soggetta al sindacato del giudice amministrativo se condotta secondo criteri di ragionevolezza e confortata da idonei elementi di riscontro. Non è necessario che il falso sia accertato con sentenza definitiva, anche perché l’art. 5, comma 8-bis, d.lgs. n. 286/1998 sanziona non solo chi contraffà, ma anche chi utilizza documenti alterati.

La motivazione del provvedimento risulta esaustiva, avendo considerato non solo il difetto del requisito, ma anche gli espedienti artificiosi diretti a indurre in errore l’Amministrazione. Di conseguenza il Collegio ritiene irrilevanti le eccezioni di illegittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2, d.lgs. n. 286/1998 e 75 d.P.R. n. 445/2000 in riferimento all’art. 3 Cost., non essendovi spazio per una rimessione alla Corte. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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