Ottemperanza al giudicato e poteri di delega del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 1878 del 26.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo esecutivo formato da sentenza del giudice ordinario è azionabile una volta decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione, previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 e applicabile anche al processo amministrativo di esecuzione. L’attestazione di conformità all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, sostituisce la spedizione in forma esecutiva dal 28.02.2023. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice ordina l’esecuzione e nomina il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. Il commissario può delegare l’incarico a qualunque soggetto pubblico, e financo privato, dotato di competenze adeguate, senza il limite delle ordinarie attribuzioni e dei rapporti gerarchici, purché ciò assicuri una più solerte evasione dell’incarico.

Il Fatto

Il ricorrente, docente con contratto a tempo determinato, ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 17/2025 del Tribunale di Biella, Sezione Lavoro, pubblicata il 28.01.2025, notificata il 31.01.2025 e passata in giudicato. Con quella pronuncia il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 2.690,35, oltre interessi, a titolo di retribuzione professionale docente.

Il ricorrente ha chiesto l’ordine di pagamento delle somme liquidate, in capitale e a titolo di interessi legali, con esclusione delle spese liquidate in favore dei procuratori antistatari, non richieste nelle conclusioni e rispetto alle quali ha escluso la propria legittimazione. Ha domandato, inoltre, la nomina immediata di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. L’Amministrazione si è costituita con atto di mera costituzione formale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato i presupposti di rito. La sentenza azionata risulta attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., riformulato dall’art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022 e coordinato con l’art. 35, comma 8, del medesimo decreto, che ha abrogato l’obbligo di spedizione del titolo in forma esecutiva dal 28.02.2023. La notificazione è avvenuta il 31.01.2025 a mezzo di posta elettronica certificata presso il domicilio reale del Ministero.

Alla data di proposizione del ricorso era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica, stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 per l’avvio delle azioni esecutive in danno dell’Amministrazione. Il Collegio ne conferma l’applicabilità anche al giudizio di ottemperanza. Non sussistono contestazioni sull’omessa esecuzione del giudicato.

Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nel Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con facoltà di delegare l’incarico ad altro dirigente o funzionario.

Il passaggio di maggiore interesse riguarda l’ampiezza di tale delega. Il Collegio ha precisato che il commissario non incontra il limite delle proprie ordinarie attribuzioni: può delegare l’incarico anche a soggetti di altro Dipartimento o delle relative Direzioni generali, a prescindere dai rapporti gerarchici e dal riparto interno delle competenze, ove ciò consenta una più solerte ed efficace esecuzione. La ratio è impedire che le modifiche delle attribuzioni degli uffici, specie all’interno dell’amministrazione già inadempiente, si traducano in un ulteriore motivo di ritardo.

Quanto alle modalità di adempimento, il commissario può impiegare i capitoli di spesa destinati o qualsiasi altro capitolo disponibile, e se necessario fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso. Il compenso commissariale è assorbito in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza. Le spese di lite sono poste a carico del Ministero, liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari, ridotte per la semplicità e la serialità dell’attività difensiva. Il Collegio ha infine disposto la trasmissione della sentenza alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio per i provvedimenti di competenza, rilevata la serialità del contenzioso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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