Rinuncia all’interesse e improcedibilità del ricorso nel processo amministrativo (TAR Lazio n. 15931 del 12.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la dichiarazione espressa del ricorrente di non avere più interesse alla decisione del ricorso, resa fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione e in assenza di repliche o diverse richieste ex adverso, vincola il giudice a una pronuncia conforme. Il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Opera nel processo amministrativo il principio dispositivo in senso ampio, in forza del quale la parte ha la piena disponibilità dell’azione. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

Il Fatto

Una società fornitrice di dispositivi medici impugnava davanti al TAR Lazio la deliberazione della Giunta Regionale della Basilicata n. 207 del 30 marzo 2023, con la quale erano stati approvati gli elenchi delle aziende soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015. Il ricorso investiva anche gli allegati alla delibera, le determinazioni delle aziende sanitarie che avevano validato i fatturati, la nota dell’Avvocatura regionale in tema di avvio del procedimento, nonché i decreti ministeriali e gli accordi in Conferenza Stato-Regioni richiamati come atti presupposti.

All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 9 ottobre 2026 la ricorrente rendeva dichiarazione a verbale di non avere più interesse a coltivare il giudizio. Le amministrazioni intimate si erano costituite per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato; la Regione Basilicata non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la questione si esaurisce nella qualificazione degli effetti della dichiarazione resa in udienza. Il thema decidendum non attiene al merito della pretesa di ripiano, ma alla sorte del ricorso a fronte dell’abbandono dell’iniziativa da parte del ricorrente.

Il TAR richiama il principio, qualificato come jus receptum della giurisprudenza amministrativa, secondo cui, in presenza di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più alcun interesse alla decisione, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ma deve adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa.

Il fondamento è individuato nel principio dispositivo in senso ampio che governa il processo amministrativo: fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione. Tale dichiarazione provoca la presa d’atto del giudice, il quale non ha il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi alla parte.

Il Collegio àncora l’argomentazione a due precedenti in termini, Cons. Stato, Sez. VII, 1 agosto 2024, n. 6918 e Cons. Stato, Sez. II, 16 luglio 2024, n. 6379, richiamati ex plurimis. Sottolinea inoltre che la soluzione vale in assenza di repliche o diverse richieste ex adverso, evenienza che nella specie non si è verificata.

In applicazione del principio il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese di lite sono compensate tra tutte le parti, in ragione della natura e delle ragioni della decisione. Il dispositivo dà atto dell’esecuzione della sentenza da parte dell’Amministrazione e del deposito presso la Segreteria della Sezione, con comunicazione alle parti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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