Mancata riassunzione dopo interruzione del processo e estinzione del giudizio (TAR Lombardia n. 3315 del 22.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo l’interruzione del giudizio per decesso del difensore di una parte impone alle parti l’onere di riassunzione nel termine stabilito dalla legge. Ove nessuna delle parti provveda alla riassunzione, il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. a, cod. proc. amm. L’estinzione consegue all’inerzia delle parti rispetto all’atto di impulso processuale doveroso e non richiede ulteriori valutazioni sul merito della controversia. La risalenza della controversia può giustificare la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Sindaco le aveva ordinato, in qualità di obbligato in solido, di ripristinare lo stato dei luoghi mediante rimozione di tre cassoni, con previsione dell’esecuzione d’ufficio in caso di inottemperanza. Il provvedimento era stato adottato con contestuale segnalazione all’Autorità giudiziaria per violazione dell’art. 650 cod. pen.

Nel corso del giudizio, con ordinanza n. 1425/2024, il Collegio ha dichiarato l’interruzione del processo a seguito del decesso del difensore del Comune resistente, fissando l’udienza per il prosieguo. All’udienza di smaltimento del 21 novembre 2024 il Collegio ha trattenuto la controversia in decisione.

La Motivazione della Corte

La questione decisa attiene alle conseguenze processuali della mancata riassunzione dopo l’interruzione del giudizio dichiarata ai sensi degli artt. 79, comma 2, cod. proc. amm. e 299 e ss. c.p.c. Il Collegio ha accertato che, a seguito dell’ordinanza di interruzione depositata il 9 maggio 2024, nessuna delle parti di causa ha provveduto a riassumere il giudizio.

Il percorso argomentativo è lineare: la dichiarazione di interruzione per decesso del difensore apre una fase in cui l’onere di riassunzione grava sulle parti processuali. Il mancato esercizio di tale atto di impulso determina l’estinzione del giudizio, senza che il giudice debba scrutinare i motivi del ricorso originario.

Il Collegio applica quindi l’art. 35, comma 2, lett. a, cod. proc. amm., che riconduce alla mancata riassunzione l’estinzione del processo. La declaratoria di estinzione assorbe ogni altra questione, comprese le censure di carenza di potere in concreto e la richiesta di annullamento formulate dalla società ricorrente.

Quanto alle spese, la Corte ha ritenuto di disporre la compensazione tra tutte le parti di causa, valorizzando la risalenza della controversia quale circostanza giustificativa del regolamento delle spese. La statuizione non implica alcun accertamento sul merito dell’ordinanza sindacale impugnata, che resta non scrutinata nel merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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