Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del TAR (TAR Molise n. 271 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza previsto dall’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile anche per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Ai fini dell’ammissibilità è sufficiente la notificazione del titolo in copia attestata conforme all’originale, non essendo più richiesta, dopo le modifiche introdotte all’art. 475 cod. proc. civ. dal D.lgs. n. 149/2022 in vigore dal 28 febbraio 2023, la spedizione in forma esecutiva. Il TAR, accertata la perdurante inadempienza, ordina all’amministrazione di eseguire il pagamento entro un termine perentorio e nomina contestualmente un commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, destinato ad attivarsi solo in caso di vana scadenza del termine. La nomina del commissario esclude, almeno allo stato, la sussistenza dei presupposti per la penalità di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., salva diversa valutazione su nuova istanza di parte in caso di mancata collaborazione dell’ente debitore.
Il Fatto
Una docente precaria, titolare di supplenze negli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, ha ottenuto dal Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto al beneficio della cd. carta elettronica del docente per complessivi € 2.000,00. Il tribunale ha accolto la domanda richiamando l’orientamento della Corte di Cassazione che estende il beneficio ai supplenti che abbiano svolto servizio fino al 30 giugno o al 31 agosto dell’anno di riferimento, e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento.
Passata la sentenza in giudicato, la docente ha proposto ricorso al TAR Molise per l’ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. L’amministrazione, costituitasi, non ha contestato l’ammissibilità né la fondatezza della pretesa.
La Motivazione della Corte
Il TAR verifica anzitutto i presupposti dell’azione. Le allegazioni documentali attestano il passaggio in giudicato della sentenza, risultante dalla certificazione resa dal Tribunale di Isernia il 15 marzo 2025, e la notificazione del titolo all’amministrazione in copia conforme all’indirizzo PEC già il 6 ottobre 2024.
Su quest’ultimo punto il collegio richiama le modifiche apportate all’art. 475 cod. proc. civ. dal D.lgs. n. 149/2022, in vigore dal 28 febbraio 2023: per portare a esecuzione le sentenze del giudice ordinario non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva, essendo sufficiente il rilascio di copia attestata conforme all’originale. Le modalità di notificazione seguite dalla ricorrente risultano pertanto adeguate alle formalità richieste.
Quanto all’ambito del rimedio, il tribunale amministrativo ritiene che il titolo azionato, consistente in una sentenza del giudice civile, rientri tra quelli le cui statuizioni ineseguite possono trovare attuazione mediante l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., previsto proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.
Nel merito, la somma richiesta a titolo di sorte capitale corrisponde a quella indicata nella sentenza da eseguire. Il TAR ordina quindi al Ministero, ancora inadempiente, di provvedere al pagamento nel termine ultimativo di 40 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, e nomina contestualmente un commissario ad acta ratione muneris nella persona del Direttore generale preposto alla competente direzione ministeriale, con facoltà di delega e senza compenso, destinato ad attivarsi su istanza della ricorrente in caso di vana scadenza del termine e a provvedere in ulteriori 40 giorni.
Proprio in ragione di tale nomina, il collegio non ravvisa allo stato i presupposti per riconoscere l’ulteriore somma invocata ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., salva la possibilità di diversa valutazione su apposita nuova istanza in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione debitrice. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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