Farmacia titolare di sede limitrofa non può impugnare assegnazione di sede vacante (TAR Sardegna n. 226 del 25.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo l’interesse a ricorrere costituisce condizione dell’azione e corrisponde a una specifica utilità rispetto a un bene della vita, caratterizzata dalla personalità e attualità della lesione. Il titolare di una farmacia limitrofa è legittimato a impugnare i provvedimenti che istituiscono una nuova sede, perché la modifica della pianta organica riduce la perimetrazione della zona di competenza. Diversamente, l’assegnazione con concorso straordinario di una sede farmaceutica vacante già istituita non incide né sulla pianta organica né sulle zone di competenza delle farmacie vicine, restando invariato il regime regolatorio. Il conseguente rischio di sviamento di clientela non fonda quindi l’interesse al ricorso. L’eventuale annullamento dell’assegnazione si risolverebbe in un mero controllo di legittimità, poiché la sede verrebbe attribuita ad altro partecipante alla graduatoria.

Il Fatto

La Regione Sardegna aveva indetto un concorso straordinario per titoli ai sensi dell’art. 11, comma 3, della legge n. 27/2012 per l’assegnazione di novanta sedi farmaceutiche. A seguito del terzo interpello, con determinazione n. 689/16737 del 17.08.2022, la sede n. 6 di Porto Torres veniva assegnata in via definitiva a un concorrente collocato alla posizione n. 143 della graduatoria unica regionale. Seguivano l’autorizzazione regionale n. 29 del 13.01.2023 e la nota del SUAPE del Comune del 17.01.2023.

Cinque farmacie già attive nel medesimo Comune, non partecipanti alla procedura, hanno impugnato tali atti. Sostenevano che l’assegnatario fosse privo dei requisiti di partecipazione e di permanenza in graduatoria, avendo detenuto quote di una società titolare di farmacia urbana e avendole cedute poco prima dell’apertura. L’amministrazione regionale e il Comune non si sono costituiti; si è costituito il controinteressato, eccependo l’inammissibilità del ricorso collettivo e la carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto assorbente la questione dell’interesse a ricorrere, dichiarando il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio per cui non è ammesso adire il giudice al solo fine di conseguire la legalità dell’azione amministrativa, se ciò non si traduce in un beneficio specifico, dedotto e argomentato, in favore di chi ricorre, richiamando Cons. Stato sez. IV n. 4589 del 2022.

La giurisprudenza riconosce l’interesse dei farmacisti titolari di sede nello stesso Comune quando impugnano provvedimenti istitutivi di una nuova sede, idonei a comportare sviamento di clientela: la modifica della pianta organica incide sulla zona di competenza delle farmacie preesistenti, riducendone la perimetrazione (Cons. Stato sez. III n. 3829 del 2016).

Nel caso concreto, tuttavia, non veniva istituita alcuna nuova sede: si assegnava una sede vacante già esistente dal 2011. L’assegnazione, pur comportando di fatto una perdita reddituale per i titolari delle sedi limitrofe, non incideva né sulla pianta organica né sulla perimetrazione delle zone di competenza, restando invariato il regime regolatorio. La riattivazione della sede rispondeva all’esigenza di ripristinare la corretta gestione del servizio farmaceutico a tutela degli utenti della zona, secondo l’insegnamento di Cons. Stato sez. III n. 3829 del 2016 e TAR Basilicata n. 761 del 2021.

Da qui la conseguenza processuale: i ricorrenti avrebbero dovuto impugnare a suo tempo gli atti di istituzione della sede, ormai intangibili. L’accoglimento del ricorso avverso gli atti di assegnazione avrebbe prodotto solo un astratto controllo di legittimità, poiché la sede sarebbe stata attribuita ad altro partecipante al concorso. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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