Ottemperanza al decreto di liquidazione del CTU e rapporti interni tra le parti (TAR Sicilia n. 2970 del 04.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto di liquidazione del compenso del consulente tecnico d’ufficio è titolo azionabile nel giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, anche quando la sentenza che definisce il giudizio abbia posto definitivamente i costi della CTU a carico di altra parte. Il regolamento delle spese di lite ex art. 91 cod. proc. civ. opera sul diverso rapporto tra parte vittoriosa e soccombente e non assorbe il decreto di liquidazione, che resta fermo e vincolante salvi i rapporti interni tra le parti. La circostanza che una parte sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato non muta l’obbligo del soggetto solidalmente vincolato dal decreto, ma rileva nella regolazione delle spese del giudizio di ottemperanza.

Il Fatto

Il ricorrente, consulente tecnico d’ufficio nominato in un giudizio civile davanti al Tribunale di Ragusa, ottiene il decreto di liquidazione del proprio compenso, emesso il 18 luglio 2022. Il decreto pone provvisoriamente il pagamento a carico di tutte le parti in solido, salvo rimborso.

Non ottenuto l’adempimento, il consulente propone ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, nei confronti del Comune già convenuto nel giudizio civile. Il Comune eccepisce l’inammissibilità del ricorso sotto plurimi profili e deduce l’infondatezza nel merito, richiamando la sentenza che, definendo il giudizio, ha posto definitivamente i costi della CTU a carico di parte attrice.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla premessa che il rito dell’ottemperanza è esperibile anche per provvedimenti del giudice ordinario divenuti definitivi, categoria in cui la giurisprudenza amministrativa colloca il decreto di liquidazione del compenso del CTU. Richiama sul punto TAR Lazio, Sez. II ter, n. 3884 del 2023 e TAR Sicilia, Sez. I, n. 3572 del 2021.

Il punto centrale riguarda il rapporto tra il decreto e la sentenza che definisce il giudizio. Il decreto stabilisce espressamente la provvisorietà dell’imputazione delle spese, mentre la sentenza ne prevede una diversa. Il Collegio ritiene che tale eventualità non osti alla ricorribilità, perché il provvedimento definitivo di imputazione opera nei rapporti interni fra le parti.

Sul punto richiama Cass. civ., Sez. II, n. 25047 del 2018, secondo cui il decreto di liquidazione non è implicitamente assorbito dalla regolamentazione delle spese di lite ex art. 91 cod. proc. civ., che attiene al diverso rapporto tra parte vittoriosa e soccombente: ove non espressamente modificato, il decreto resta fermo e vincolante anche nei confronti della parte vittoriosa, salvi i rapporti interni.

Il Collegio affronta poi la questione del patrocinio a spese dello Stato. Richiama la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 131, comma 3, d.P.R. n. 115/2002 ad opera della Corte costituzionale n. 217 del 2019, che ha imposto l’anticipazione diretta dall’erario. Osserva che una richiesta all’Erario avrebbe evitato il ricorso per ottemperanza, in coerenza con il principio di economia processuale, ma ritiene di non discostarsi dall’orientamento richiamato, restando una facoltà della parte agire contro il soggetto solidalmente vincolato.

Accertato il mancato adempimento, il ricorso è accolto: il Collegio ordina al Comune di dare esecuzione al decreto nel termine di sessanta giorni e nomina Commissario ad acta il Prefetto di Ragusa per l’ulteriore inadempienza. Le spese sono compensate, tenendo conto che il Comune non è destinatario definitivo del costo e che il CTU avrebbe potuto rivolgersi direttamente all’Erario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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