Autotutela comunale e irretroattività dell’abolizione dell’esenzione TOSAP (TAR Puglia n. 372 del 25.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La deliberazione con cui il Comune, esercitando l’autotutela, abolisce un’esenzione tributaria non può essere applicata ai periodi d’imposta anteriori alla sua adozione, in assenza di un’esplicita previsione di retroattività. L’effetto retroattivo non può essere ricavato in via interpretativa dalla qualificazione dell’atto come autoannullamento ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Ove l’Amministrazione emetta avvisi di pagamento per annualità pregresse, essa introduce un’efficacia retroattiva che contrasta con il principio di irretroattività sancito dall’art. 11 delle preleggi e, per la materia tributaria, dall’art. 3 della legge n. 212/2000. La lesività dell’atto si manifesta con l’invio degli avvisi di pagamento, e da tale momento decorre il termine per l’impugnazione. La delibera è pertanto illegittima nella misura in cui consente di estendere l’abolizione del regime di esenzione ai periodi precedenti alla sua entrata in vigore.
Il Fatto
I ricorrenti sono venditori ambulanti che esercitano l’attività presso il mercato settimanale di un Comune pugliese, iscritti alle associazioni sindacali di categoria parimenti ricorrenti. Con deliberazione consiliare del 2002 il Comune aveva modificato il Regolamento comunale TOSAP, prevedendo all’art. 32, comma 3, l’esenzione dalla tassa per gli esercenti del mercato settimanale.
Nel febbraio 2020 il Commissario straordinario, con delibera n. 4, annullò in autotutela quella deliberazione consiliare. Nel novembre 2022 il Comune inviò ai ricorrenti gli avvisi di pagamento per l’annualità 2017. Da qui l’impugnazione della delibera commissariale e delle note presupposte, con domanda di nullità in via principale e di annullamento in via subordinata, limitando l’interesse al profilo della retroattività attribuita all’imposizione. Il Comune eccepì la tardività del gravame e il difetto di giurisdizione. In sede cautelare il TAR accolse l’istanza; il Consiglio di Stato la riformò parzialmente, chiarendo che la delibera è applicabile ai periodi d’imposta successivi alla sua adozione, restando sospesa per quelli anteriori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di tardività e la respinge. La delibera impugnata non contiene alcun riferimento espresso alla retroattività delle proprie statuizioni. La sua attitudine lesiva si è dunque manifestata solo con l’invio degli avvisi di pagamento per il 2017, avvenuto nel novembre 2022. Il ricorso, notificato nel gennaio 2023, è pertanto tempestivo. L’eccezione di difetto di giurisdizione viene pretermessa, perché riferita al solo motivo volto alla declaratoria di nullità, destinato all’assorbimento per effetto dell’accoglimento del terzo motivo.
Nel merito il TAR dà seguito alla decisione cautelare del giudice d’appello. Accoglie la censura di violazione del principio di irretroattività della legge in generale e delle disposizioni tributarie in particolare, sancito dall’art. 11 delle preleggi e dall’art. 3 della legge n. 212/2000.
La delibera commissariale non reca alcun esplicito riferimento al recupero retroattivo dei tributi. L’effetto retroattivo è stato verosimilmente ricavato in via interpretativa, ex post, dalla qualificazione dell’autotutela come autoannullamento ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, secondo la ricostruzione offerta dalla parte ricorrente. L’esercizio di tali poteri sembrerebbe però fondarsi primariamente sulla constatazione della riduzione del gettito fiscale.
Siffatta operazione ermeneutica si pone in contrasto frontale con l’invocato principio di irretroattività. La delibera è quindi illegittima nella misura in cui consente di estendere l’abolizione del regime di esenzione ai periodi precedenti alla sua entrata in vigore. Il ricorso è accolto in tali termini, con assorbimento di ogni altra censura. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte ricorrente.
Nota della Redazione
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