Reato continuato, aumento di pena per reati satellite e obbligo di motivazione (Cass. pen. Sez. I n. 32377 del 01.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, il giudice che determina la pena complessiva, dopo aver individuato il reato più grave e fissato la pena base, deve calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. Il grado di impegno motivazionale richiesto è correlato all’entità dei singoli aumenti e deve consentire di verificare il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene, l’osservanza dei limiti dell’art. 81 cod. pen. e l’assenza di un surrettizio cumulo materiale. È infondata, pertanto, la censura di omessa motivazione quando il giudice dell’esecuzione richiami i criteri dell’art. 133 cod. pen. e fissi un aumento di entità limitata rispetto alla pena base e a quella stabilita dal giudice della cognizione.

Il Fatto

Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Bologna ha accolto la domanda ex art. 671 cod. proc. pen. di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra i reati per i quali il condannato era stato riconosciuto colpevole con due decisioni irrevocabili, entrambe del medesimo Tribunale. Il primo titolo concerneva un furto tentato, il secondo due furti consumati.

Ritenuto più grave il reato riguardante il furto di alcuni supporti audiovisivi di cui alla seconda sentenza, il giudice ha confermato come pena base quella inflitta con tale decisione; per il reato satellite ha determinato la pena in continuazione, applicando le riduzioni per il tentativo e per il rito abbreviato, e ha fissato la pena finale. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione dell’art. 56 cod. pen. nel calcolo della riduzione per il tentativo e il vizio di motivazione sull’aumento di pena per il reato satellite.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge il ricorso. Sul primo motivo, relativo alla violazione di legge e alla dedotta illegalità della pena, la Corte rileva che, pur essendo ravvisabile l’errore denunciato nella riduzione per il tentativo, il calcolo finale della pena per il reato satellite risulta corretto e conforme alle previsioni di legge.

Partendo dalla pena base e applicando la riduzione di un terzo per il tentativo e, successivamente, l’ulteriore riduzione di un terzo per il rito abbreviato, si giunge al risultato indicato nell’ordinanza impugnata. Le censure sulla violazione di legge e sulla illegalità della pena sono pertanto infondate.

Sul secondo motivo la Corte ricostruisce la regola in materia di reato continuato: il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre a individuare il reato più grave e a stabilire la pena base, deve calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. Il grado di impegno motivazionale è correlato all’entità degli aumenti e deve permettere di verificare il rapporto di proporzione tra le pene, il rispetto dei limiti dell’art. 81 cod. pen. e l’assenza di un surrettizio cumulo materiale. La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 47127 del 24/06/2021 e le Sezioni Unite n. 7930/95.

Applicando tali principi, l’ordinanza impugnata supera il vaglio: essa richiama i criteri dell’art. 133 cod. pen. per l’aumento relativo al reato satellite e fissa una pena di entità limitata sia rispetto alla pena base, sia rispetto a quella stabilita dal giudice della cognizione, adempiendo così l’obbligo motivazionale. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *