Atto organizzativo regionale non impugnabile e insindacabilità delle scelte tariffarie (TAR Toscana n. 261 del 04.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La nota con cui la Regione comunica l’istituzione di un gruppo di lavoro tecnico per la revisione tariffaria delle prestazioni erogate dai soggetti accreditati e l’autorizzazione alle Aziende Sanitarie a superare i tetti di attività ed economici non integra un provvedimento amministrativo, ma una determinazione a rilevanza organizzativa interna, priva di attitudine lesiva e quindi inammissibile nel giudizio di annullamento. La costituzione del gruppo tecnico, organismo consultivo a costituzione facoltativa e privo di potere decisionale esterno, non produce effetti diretti sulla sfera giuridica degli operatori privati, in assenza delle determinazioni finali dell’amministrazione regionale. La determinazione delle tariffe, dei tetti di spesa e del sistema di regressione tariffaria costituisce attività ampiamente discrezionale, sindacabile nei soli limiti dell’evidente illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta o irragionevolezza. Il procedimento di revisione tariffaria è ad iniziativa facoltativa d’ufficio, sicché difettano i presupposti della tutela avverso il silenzio inadempimento e della condanna dell’amministrazione a provvedere.
Il Fatto
L’associazione ricorrente, rappresentativa delle case di cura private accreditate, impugnava la nota con cui la direzione regionale competente comunicava l’istituzione di un gruppo di lavoro tecnico preposto alla revisione tariffaria delle prestazioni e dichiarava di aver autorizzato le Aziende Sanitarie, per il 2021, a superare i tetti di attività ed economici fissati dalla normativa statale, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 26, comma 2, del D.L. n. 73/2021 per il recupero delle prestazioni non eseguite nel 2020 a causa dell’emergenza pandemica.
La ricorrente censurava la connessione, sottesa all’atto, tra incrementi di fatturato e maggiori costi derivanti dal rinnovo del CCNL del personale della sanità privata, e lamentava la mancata conclusione in tempi ragionevoli dei lavori del gruppo. Chiedeva quindi la condanna della Regione a riconoscere il finanziamento a funzione già previsto per il 2020 anche per le annualità successive. La Regione eccepiva l’inammissibilità per carenza di legittimazione attiva e di lesività dell’atto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’eccezione assorbente di inammissibilità per difetto di lesività. Dalla lettura della nota emerge che essa non contiene gli elementi essenziali del provvedimento amministrativo, ma si sostanzia in una mera comunicazione con cui l’amministrazione informa dell’istituzione di un gruppo di supporto tecnico. Si tratta di una determinazione a rilevanza organizzativa interna, priva di effetti pregiudizievoli per la sfera giuridica della ricorrente e delle strutture associate.
Il gruppo tecnico non è un organo amministrativo e non potrebbe in alcun caso adottare decisioni con rilevanza esterna, che restano riservate ai competenti organi regionali. Esso fornisce valutazioni tecnico-gestionali di rilievo esclusivamente interno, prive di carattere vincolante, considerato l’alto grado di discrezionalità dell’amministrazione. Anche qualora le direttive impartite al tavolo fossero interpretate come vincolanti, in assenza delle determinazioni finali dell’organo consultivo e dell’amministrazione non è apprezzabile alcun effetto diretto idoneo a fondare un interesse concreto e attuale al ricorso.
Il Tribunale sottolinea che la stessa ricorrente rivela, nel ricorso, di voler “evitare il cristallizzarsi di situazioni illegittime”: finalità che conferma il difetto di lesività. La determinazione delle tariffe, dei tetti di spesa, della capacità operativa massima e del sistema di regressione tariffaria costituisce attività ampiamente discrezionale, volta a bilanciare interessi contrapposti: contenimento della spesa, diritto degli assistiti alle prestazioni, aspettative degli operatori privati ed efficienza delle strutture pubbliche. Il sindacato del giudice si arresta quindi ai profili di evidente illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta o irragionevolezza.
Tale discrezionalità non è condizionata dalle dinamiche contrattuali di cui all’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992; il potere di fissare la regressione tariffaria non è subordinato all’esecuzione del monitoraggio (richiamati Cons. Stato, Sez. III, n. 3876 del 2023 e TAR Campania Napoli, Sez. I, n. 976 del 2023). Non è ravvisabile alcun silenzio inadempimento: il procedimento di revisione tariffaria è ad iniziativa facoltativa d’ufficio e alle parti private è consentito al massimo sollecitare risposte (richiamati TAR Campania Napoli, Sez. I, n. 3252 del 2011 e TAR Sardegna Cagliari, Sez. I, n. 205 del 2020). Il dovere di provvedere non sussiste laddove la legge non lo preveda espressamente e si sia in presenza di meri solleciti (richiamato Cons. Stato, Sez. V, n. 2911 del 2023). Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese per la peculiarità dei fatti.
Nota della Redazione
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