Trasporto disabili ai centri diurni e onere ASL per tipologia di struttura (TAR Puglia n. 343 del 05.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il servizio di trasporto per utenti disabili a fini socio-riabilitativi presso centri pubblici di riabilitazione o convenzionati con le ASL pugliesi, previsto dall’art. 46, primo comma, L.R. Puglia n. 4/2010, grava sulle aziende sanitarie locali competenti per territorio solo quando ricorrano tutti i presupposti individuati dalla norma: oggetto, beneficiari, destinazioni e finalità socio-riabilitativa. Restano esclusi gli utenti dei centri diurni per assistenza residenziale e semiresidenziale a soggetti non autosufficienti affetti da demenza con bassa necessità di tutela sanitaria e non affetti da gravi deficit motori, non necessariamente qualificabili come disabili. In tali fattispecie l’onere del trasporto non rientra nei L.E.A. né nella competenza della ASL, ma in quella del Comune. La nota con cui la ASL rinvia sine die la presa in carico del servizio è immediatamente lesiva ed è pertanto impugnabile.

Il Fatto

La società che gestisce un centro diurno convenzionato con la ASL di Lecce, unitamente a un utente che vi accede in forza di progetto assistenziale individuale, ha impugnato la nota con cui l’azienda sanitaria ha disatteso la diffida dell’11 marzo 2024, negando l’attivazione immediata del servizio di trasporto assistito domiciliare e rinviando sine die la presa in carico all’esito di un tavolo tecnico regionale.

I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento dell’atto e la condanna della ASL a erogare il servizio in favore degli utenti disabili. L’istanza cautelare era stata rigettata dal TAR con ordinanza n. 401 del 20 giugno 2024, poi riformata in appello dal Consiglio di Stato, Sezione III, ordinanza n. 2989 del 31 luglio 2024, che aveva disposto misure idonee ad assicurare il servizio nelle more del merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge tutte le eccezioni preliminari. La nota impugnata non è un atto endoprocedimentale, ma un sostanziale diniego: sospende sine die il servizio e lede in modo attuale e concreto la sfera giuridica dei destinatari. Né ricorre l’ipotesi dell’art. 34, comma 2, c.p.a., poiché l’atto è qualificabile come provvedimento di rigetto.

Quanto alla legittimazione della società, il Tribunale riconosce in capo alla struttura una posizione differenziata e qualificata all’organizzazione del servizio, tanto più che la ASL, nella stessa nota, le aveva chiesto di proseguire il trasporto in nome della collaborazione istituzionale. Sussiste anche l’interesse dell’utente: la società ha manifestato la volontà di non svolgere più il servizio e la struttura eroga la prestazione solo in via provvisoria, sicché dall’accoglimento deriverebbe un risultato di vantaggio.

Nel merito, il ricorso è infondato. Il Collegio conferma integralmente la precedente ordinanza cautelare e richiama la sentenza del Consiglio di Stato n. 860 del 7 febbraio 2022, che ha individuato nell’art. 46, primo comma, L.R. n. 4/2010 quattro presupposti: l’oggetto, i beneficiari (utenti disabili), le destinazioni (centri pubblici di riabilitazione o convenzionati) e la finalità socio-riabilitativa.

Nel caso concreto mancano tali presupposti. Il centro gestito dalla ricorrente è un centro diurno per assistenza residenziale e semiresidenziale a soggetti non autosufficienti affetti da demenza, con bassa necessità di tutela sanitaria e non affetti da gravi deficit motori, disciplinato dagli art. 60-ter R.R. n. 4/2007 e R.R. n. 4/2019, e non un centro socio-riabilitativo per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e R.R. n. 5/2019. La circostanza risulta per tabulas dal contratto stipulato il 12-13 febbraio 2024. Le prestazioni riabilitative non costituiscono attività immancabile o principale, e la tipologia dei destinatari non è necessariamente quella dei disabili.

Ne consegue che l’onere del trasporto non grava sulla ASL, ma sul Comune. Il richiamo alle disposizioni sul procedimento amministrativo è improprio, perché oggetto del contenzioso è il riconoscimento di un diritto a una prestazione, non un’attività autoritativa. Il ricorso è respinto; le spese sono compensate in ragione della novità e complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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