Cessazione della materia del contendere per intervenuta ottemperanza alla sentenza sulla carta docente (TAR Lombardia n. 2838 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, qualora l’Amministrazione dimostri di aver già provveduto a soddisfare integralmente la pretesa del ricorrente, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere, non essendovi più alcuna utilità da conseguire attraverso la decisione. La circostanza che la domanda sia stata originariamente proposta anche per il pagamento delle spese di lite, poi rinunciata in quanto liquidate in favore del difensore antistatario, integra una condotta processuale che giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo indeterminato, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la carta docente per l’anno scolastico 2023/2024, per l’importo di euro 500,00. A fronte del mancato adempimento spontaneo da parte dell’Amministrazione, la ricorrente aveva proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo altresì la condanna al pagamento delle spese di lite del giudizio di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato in via preliminare che la ricorrente aveva dichiarato che la sentenza era stata ottemperata, producendo la relativa documentazione giustificativa. La soddisfazione della pretesa vantata ha condotto il Tribunale a dichiarare la cessazione della materia del contendere, in coerenza con la richiesta avanzata dalla ricorrente stessa.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha osservato che la domanda era stata ab origine proposta erroneamente anche per il pagamento delle spese del giudizio di merito, tanto che in parte qua era stata oggetto di rinuncia. La circostanza che le spese fossero state liquidate in favore del difensore antistatario e, quindi, non spettanti alla ricorrente, ha evidenziato una condotta processuale che ha consentito al giudice di disporne la compensazione tra le parti.
La decisione assume rilievo perché conferma che, nel giudizio di ottemperanza, la verifica dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di provvedere costituisce il presupposto per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, senza che residui alcun interesse alla prosecuzione del giudizio.
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Nota della Redazione
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