Fascia di rispetto autostradale e diniego di condono edilizio (TAR Toscana n. 318 del 19.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La fascia di rispetto autostradale va determinata, per gli immobili ricadenti nel perimetro del centro abitato, alla stregua dell’art. 26 d.P.R. n. 495/1992, che fissa la distanza in trenta metri, e il punto di partenza della misurazione si individua nel piede della scarpata, secondo la nozione di confine stradale dell’art. 3, punto 10, d.lgs. n. 285/1992, applicabile in virtù del principio tempus regit actum. Il vincolo di inedificabilità assoluta derivante dalla fascia di rispetto preclude in radice il rilascio della sanatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, legge n. 47/1985, senza che occorra una comparazione tra l’interesse privato e quello pubblico. Il mero decorso del tempo dalla realizzazione dell’abuso non ingenera alcun legittimo affidamento nel mantenimento dello status quo illegittimo. Il provvedimento di diniego della sanatoria ha natura vincolata, con la conseguenza che il difetto di motivazione sul pericolo per la pubblica incolumità non ne determina l’illegittimità.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario e detentore di terreni nel Comune di Seravezza, aveva realizzato senza titolo un manufatto in muratura a destinazione residenziale e una tettoia ad uso garage. Presentata istanza di condono edilizio ai sensi della legge n. 47/1985, il Comune aveva acquisito il parere della società concessionaria autostradale, ritenendo che il fabbricato ricadesse nella fascia di rispetto autostradale, e aveva respinto la domanda di sanatoria.

Il ricorrente impugnava il diniego, deducendo il legittimo affidamento ingenerato dal lungo tempo trascorso, l’inapplicabilità della disciplina della fascia di rispetto alle costruzioni interne al centro abitato e il difetto di motivazione sul pericolo per la pubblica incolumità. Con motivi aggiunti censurava l’ordinanza di demolizione e ripristino adottata a seguito del rigetto, lamentando la mancata comunicazione di avvio del procedimento e la non necessità del permesso di costruire per due opere accessorie.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge entrambe le impugnazioni. Sul primo motivo, il decorso di un lungo arco di tempo tra la realizzazione dell’opera e l’attivazione del procedimento sanzionatorio non vale a ingenerare alcun legittimo affidamento in capo all’autore dell’abuso, richiamando l’indirizzo dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 2017. Neppure la delibera comunale che aveva inserito l’area nel centro abitato era idonea a creare una qualche aspettativa. Il Comune non era pertanto tenuto ad alcuna comparazione tra interesse privato e pubblico, dovendo solo verificare la sussistenza dei presupposti di legge.

Quanto alla fascia di rispetto, il Collegio rileva che la disciplina delle distanze è contenuta negli artt. 16 d.lgs. n. 285/1992 e 26 d.P.R. n. 495/1992, che fissano in trenta metri lo spazio libero nelle aree ricadenti nel perimetro del centro abitato. Poiché il tratto autostradale è in rilevato, il confine stradale si diparte dal piede della scarpata e non dal ciglio della strada: su tale base la fascia di rispetto intercetta circa metà dell’immobile, in contrasto insanabile con l’obbligo di distanza.

Il Collegio precisa che l’arretramento della recinzione rispetto al fondo della scarpata non sposta i termini della questione. La CTU acquisita con ordinanza collegiale n. 01132/2023, non contestata, aveva accertato una distanza di 18,95 metri e una penetrazione del corpo di fabbrica nella fascia di trenta metri per oltre dieci metri.

Il secondo motivo è infondato: il vincolo di inedificabilità assoluta preclude in radice il condono ai sensi dell’art. 33, comma 2, legge n. 47/1985, tanto più che la costruzione era stata realizzata dopo la costituzione della fascia. Quanto ai motivi aggiunti, trattandosi di attività vincolata, il mancato avviso di avvio del procedimento non può determinare l’annullamento ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990. La veranda sarebbe priva di utilità autonoma dopo la rimozione del fabbricato principale; la tettoia è comunque incompatibile con gli strumenti urbanistici. Il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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