Previdenza complementare militari: difetto di legittimazione attiva dei dipendenti (TAR Toscana n. 1683 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
I singoli dipendenti delle forze armate non sono titolari di una posizione legittimante a chiedere l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni di avviare le procedure di negoziazione e concertazione finalizzate all’istituzione della previdenza complementare. Essi sono portatori di un interesse meramente indiretto e riflesso, mentre la materia è rimessa in via esclusiva alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e ai comitati centrali di rappresentanza. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva, restando esclusa anche la pretesa risarcitoria, non sussistendo alcun autonomo obbligo di provvedere in capo alle Amministrazioni in assenza della definizione in sede di contrattazione collettiva.

Il Fatto

I ricorrenti, che lavoravano o avevano lavorato nelle forze armate, hanno convenuto davanti al TAR Toscana il Ministero della difesa e l’INPS. Hanno chiesto il risarcimento dei danni patiti per il mancato tempestivo avvio delle procedure di contrattazione e concertazione finalizzate all’istituzione della previdenza complementare, a seguito del passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo previsto dalla legge n. 335/1995.

Secondo la prospettazione, le disposizioni attuative non sarebbero state adottate, con la conseguenza che il personale delle forze armate resterebbe di fatto escluso dalle forme pensionistiche integrative. Le Amministrazioni intimate hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva dell’INPS, l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva e, nel merito, l’infondatezza delle domande.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’INPS. Il rapporto controverso attiene alle procedure di negoziazione e concertazione previste dall’art. 26, comma 20, della legge n. 448/1998, che non coinvolgono l’Istituto. Nell’inerzia delle parti chiamate ai procedimenti negoziali, l’INPS non può modificare unilateralmente i meccanismi di computo delle prestazioni né destinare quote del trattamento di fine rapporto a fondi pensione non ancora costituiti, come chiarito da Cons. Stato, sez. III, n. 3074 del 2023.

Il Tribunale condivide anche l’eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione attiva, richiamando la costante giurisprudenza amministrativa in materia, tra cui Cons. Stato, sez. VI, n. 7023 del 2025 e Cons. Stato, sez. II, n. 8440 del 2021. I dipendenti destinatari dell’attività contrattuale collettiva o del decreto presidenziale di recepimento sono titolari di un interesse indiretto e riflesso, non di una posizione concreta, attuale e direttamente tutelabile. L’avvio e la conclusione dei procedimenti negoziali appartengono in via esclusiva alle organizzazioni sindacali e ai comitati centrali di rappresentanza, quali organismi esponenziali di interessi collettivi.

La legittimazione a far valere eventuali inadempimenti appartiene ai soli titolari dell’interesse direttamente riguardato dalla norma attributiva del potere, i quali sono legittimati a partecipare al relativo procedimento. I dipendenti, invece, sono potenziali destinatari delle misure da adottarsi anche all’esito della concertazione, ma non sono legittimati a parteciparvi.

Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio richiama la citata Cons. Stato n. 8440/2021: il sistema della previdenza complementare è integralmente rimesso alle procedure di negoziazione e concertazione, sicché le Amministrazioni non hanno alcun autonomo obbligo di provvedere e non sono previsti termini di attuazione. Né rileva il precedente della Corte dei conti, riformato in appello, poiché la pronuncia delle Sezioni Unite n. 22807 del 2020 ha statuito solo sulla giurisdizione, senza affermazioni sul merito.

Pertanto, previa estromissione dell’INPS, il ricorso è dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione attiva, con condanna dei ricorrenti alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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