Rinuncia irrituale al ricorso e sopravvenuto difetto di interesse (TAR Calabria n. 1757 del 23.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte ricorrente, fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione. A fronte di tale dichiarazione il giudice non può decidere nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad agire: deve adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa. L’irritualità formale dell’atto di rinuncia non impedisce di qualificare la manifestazione di volontà come sopravvenuto difetto di interesse, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi degli artt. 35 e 84 cod. proc. amm. La decisione in rito giustifica la compensazione delle spese.
Il Fatto
Il ricorrente, agente della Polizia di Stato, era stato raggiunto da un provvedimento di sospensione cautelare dal servizio adottato dal Capo della Polizia ai sensi dell’art. 9, comma 2, d.P.R. n. 737/1981, su proposta del Dirigente del Compartimento della polizia stradale. La misura si collegava a una vicenda di presunte irregolarità in una prova concorsuale, oggetto di comunicazione di notizia di reato, nella quale il ricorrente era stato indicato tra i candidati coinvolti; la richiesta di misure cautelari era stata rigettata dal GIP.
Il ricorrente impugnava il decreto ministeriale e gli atti presupposti davanti al TAR Calabria, articolando sette motivi. L’istanza cautelare era respinta con ordinanza non appellata. In pendenza del giudizio di merito, il ricorrente, ritenendo superate le vicende poste a base del provvedimento dal suo rinvio a giudizio, dichiarava di non avere più interesse al ricorso e rinunciava allo stesso; l’amministrazione resistente insisteva sull’infondatezza del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta una questione essenzialmente processuale: quali effetti produce, nel giudizio amministrativo, la dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, quando l’atto di rinuncia sia stato notificato a un indirizzo PEC dell’Avvocatura dello Stato diverso da quello dedicato agli atti giudiziari. Il thema decidendum non attiene quindi al merito dell’atto impugnato, ma alla sorte del ricorso.
Il Tribunale richiama il principio per cui, in assenza di repliche e di diverse richieste ex adverso, opera il principio dispositivo in senso ampio: la parte ha la disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione. Ne deriva che il giudice non può decidere nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad agire, ma può solo prendere atto della dichiarazione e dichiarare l’improcedibilità. Il Collegio richiama a sostegno Cons. Stato, VI, n. 5503/2023, Cons. Stato, VII, n. 5159/2023, Cons. Stato, V, n. 1599/2023, Cons. Stato, II, n. 120/2023, Cons. Stato, III, n. 3981/2021 e Cons. Stato, VI, n. 1446/2018.
Il Tribunale aggiunge un secondo argomento, di carattere sussidiario: la giurisprudenza consolidata ritiene che la rinuncia irrituale possa comunque essere valutata come dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, con declaratoria di improcedibilità ai sensi degli artt. 35 e 84 cod. proc. amm., richiamando TAR Lazio, Roma, Sez. I, n. 2452/2021.
Applicando tali coordinate al caso concreto, il Collegio rileva che la notifica della rinuncia a un indirizzo PEC non dedicato agli atti giudiziari ne determina l’irritualità. Ciò nondimeno, l’istanza palesa in modo inequivoco la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso: il giudice non può che dichiararlo improcedibile. La decisione in rito, in assenza di soccombenza sostanziale, giustifica la compensazione delle spese della fase di merito.
Nota della Redazione
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